Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 24-10-2011, n. 38336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 172.2010, la corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza 29.10.08 del tribunale di Pistoia, ha assolto I. S. dai reati di lesioni, ingiuria e minaccia, in danno di P. A..

La procura generale presso la corte di appello di Firenze ha presentato ricorso per mancanza di motivazione in ordine ai reati di ingiuria e minaccia.

La parte civile P.A. ha presentato ricorso agli effetti civili, per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione: la sentenza – a giustificazione del riconoscimento della legittima difesa all’ I. – ha attribuito al ricorrente un atteggiamento aggressivo, in base a errate interpretazioni delle dichiarazioni del P. e del teste B.;

2. violazione di legge, in riferimento all’art. 52 c.p.: dalle lesioni riportate dal P. risulta che L’ I. ha fatto uso del coltello non solo in funzione dissuasiva, ma anche allo scopo di colpire; privo di pregio è il mancato rinvenimento dell’arma, tenuto conto dell’intervallo di tempo tra il fatto lesivo e l’intervento della polizia. Manca infine l’attualità di un pericolo di offesa ingiusta, perchè tale non può essere ritenuta la situazione creata con il tentativo di aprire lo sportello dell’auto dell’ I..

3. violazione di legge in riferimento all’art. 599 c.p., vizio di motivazione : le parole offensive sono state pronunciate senza che siano state precedute da alcun atteggiamento provocatorio;

4. mancanza di motivazione in riferimento all’art. 52 c.p.: la sentenza ha riconosciuto l’esimente della legittima difesa in relazione al delitto di lesioni e l’esimente della provocazione in relazione al delitto di ingiuria, ma nessuna giustificazione ha dato all’assoluzione in ordine al reato di minaccia.

In data 8.6.2011 è stato depositato contestuale atto di remissione di querela, da parte del P., e di accettazione da parte dell’ I..

I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

Le doglianze espresse dalla procura generale non tengono conto che alla base della stringata affermazione di assoluzione dell’ I., in ordine ai reati di ingiurie e minacce, la corte di appello ha posto il totale e argomentato, disconoscimento di credibilità alla versione dei fatti proposta dal P..

Sulla base delle dichiarazioni del neutrale teste B. – che ha assistito ai fatti – e delle dichiarazioni della persona offesa, nonchè in base ai rilievi della polizia giudiziaria e della certificazione medica attinente alla persona dell’ I., la corte di merito ha ritenuto dimostrati i seguenti fatti:

a)il P. si è avvicinato all’auto dell’ I. a causa di un precedente contrasto sorto per motivi di guida delle rispettive auto;

b) ha aggredito l’ I., colpendolo al viso, alla mano sinistra, alla gamba sinistra;

c) questa aggressione si è protratta attraverso il tentativo di aprire la semiaperta portiera dell’auto della persona offesa;

d) I. si è opposto al protrarsi dell’aggressione, tenendo la portiera e impedendo la sua completa apertura, da parte del P., ragionevolmente determinato a ulteriore aggressione alla persona;

e) la ferita al dito di una mano e il taglio su un indumento del P. non sono stati ritenuti attribuibili all’uso di un’arma da taglio, non rinvenuta, ma sono stati ritenuti determinati dallo stesso impeto aggressivo nei confronti dello sportello dell’auto, su cui la polizia ha rinvenuto danni, unitamente a tracce di sangue sul vetro e sulla carrozzeria.

Questo complesso quadro storico – che ribaltava i ruoli prefigurati dall’accusa tra aggredito e aggressore – è stato interpretato dalla corte di merito, con argomentazioni di insindacabile razionalità, come dimostrativo della completa infondatezza delle accuse formulate all’imputato.

Una diversa conclusione non è risultata giustificata dalla circostanza della mancata immediatezza della denuncia alla polizia di questi fatti, avendo ritenuto giustificato questo comportamento dell’ I..

In questo contesto, è venuta meno la base probatoria in ordine responsabilità dell’imputato.

Sui reati di lesioni e di ingiuria, la corte ha individuato nei comportamenti del I. atteggiamenti aggressivi sul piano fisico e verbale, e da un lato, li ha ritenuti causa della persuasione dell’ I., di versare nella necessità di difesa; dall’altro li ha considerati come configuranti una situazione di fatto in cui le parole di quest’ultimo sono state valutate come reazione a un iniziale fatto ingiusto.

Quanto al ricorso presentato dalla parte civile, va rilevato che in esso vengono prospettate una diversa ricostruzione dei fatti e una alternativa valutazione delle risultanze processuali, il cui esame è incompatibile con l’alveo del delimitato sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte.

Con essi il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il sostanziale riesame nel merito, inammissibili in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, da realizzare attraverso l’esame dell’adeguatezza cioè dei passaggi argomentativi, di cui il giudice di merito si è servito per supportare il proprio convincimento.

Questa verifica, secondo quanto sopra osservato, ha necessariamente un esito positivo e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della conclusione assolutoria sancita nella sentenza impugnata, ad essa va data prevalenza rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.

I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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