T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 1598

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– la ricorrente impugna il provvedimento del 6. 7. 2010 con cui veniva dichiarata inammissibile la istanza di emersione che la riguardava;

– l’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata rilevando che il datore di lavoro non si era presentato per la stipula del contratto di soggiorno in quanto irreperibile;

– la ricorrente sostiene in ricorso che l’istanza non poteva essere respinta (perché non sussistono situazioni ostative) né essere dichiarata inammissibile (perché almeno una delle parti si era presentata per la stipula del contratto di soggiorno, e d’altronde il datore di lavoro non si era presentato soltanto perché trasferito);

– nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato nota da cui emerge che effettivamente il datore di lavoro risulta trasferito a Roma e che è in corso una nuova istruttoria della pratica;

– su tale presupposto il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensiva con provvedimento 24. 3. 2011, n. 296;

– dopo di tale data nulla accadeva, a quanto consta al Tribunale (perché il provvedimento del 23. 6. 2011 della Prefettura di Cremona con cui viene sospeso il provvedimento impugnato, che in realtà era già stato sospeso dal Tribunale, non ha alcuna funzione);

– ne consegue che questa procedura giurisdizionale si deve concludere con l’accoglimento del ricorso perché il provvedimento impugnato era fondato su un difetto di istruttoria dell’amministrazione (motivo 3 del ricorso);

– si precisa, onde evitare qualsiasi equivoco sul contenuto di questo provvedimento, che esso comporta soltanto l’obbligo di riaprire il procedimento amministrativo e rivalutare la posizione della ricorrente, ma non l’obbligo di rilasciarle il provvedimento di emersione;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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