Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 24-10-2011, n. 38333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 14.4.2010, il tribunale di Verbania, ha confermato la sentenza 19.12.08 del giudice di pace di Arona, con la quale M. D.G.A. è stato condannato alla pena di Euro 600 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, perchè ritenuto responsabile del reato continuato di diffamazione, in danno di D.M.C., sindaco del comune di Stresa, commesso mediante l’invio di più lettere, datate (OMISSIS), contenenti affermazioni ritenute offensive, dirette al D.M. medesimo e a gli appartenenti alla polizia municipale dello stesso comune di Stresa. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. erronea applicazione della legge penale per erronea valutazione del fatto. Intenzione del M. non era quella di diffamare il sindaco, ma di renderlo edotto che con la nomina di B.M. alla carica di comandante della polizia municipale veniva violata la normativa in materia. In ogni caso, l’attribuzione al D.M. delle parole "perchè io sono il sindaco" non è stata ritenuto diffamatoria dall’interessato, ma solo dal pubblico ministero.

Inoltre non corrisponde al vero che l’imputato abbia accusato il D. M. di occupare indegnamente la parola di sindaco. Non è vero che la lettera datata (OMISSIS) sia stata protocollata e consegnata al sindaco dall’ufficio di segreteria – rendendone così conoscibile da più persone il contenuto – in quanto tale lettera fu inviata esclusivamente al D.M. in busta chiusa, con la scritta riservata e quindi non seguì la procedura di smistamento posta del comune, secondo cui la posta diretta al sindaco è aperta e esaminata dall’ufficio protocollo e poi smistata alla segreteria. Corrisponde al vero l’accusa formulata dal ricorrente, secondo cui fu illegittima la procedura di assunzione della B. come comandante della polizia municipale, essendo l’accusa fondata su una nota del segretario comunale, n.prot. 48 del 14.11.2007 e confermata dalla legge finanziaria del 2005 e da altra documentazione. Altre circostanze confermano l’illegittimità della procedura di assunzione (la falsa dichiarazione del D.M. di non avere in precedenza conosciuto la B., la comprovata sua mancanza di titoli, l’apparente presenza di altre domande di assunzione per quella carica; l’obbligatorio svolgimento di un concorso per titoli ed esami). In conclusione, tutto appariva preordinato,almeno agli occhi del M., a favorire l’assunzione della B.. Quanto sin qui denunciato dal ricorrente non ha alcun collegamento a posizioni personali del medesimo, non essendo vero quanto affermato dal giudicante, secondo cui egli aveva chiesto il conferimento di un incarico esterno nel comune di Stresa.

2. erronea applicazione dell’art. 599 c.p., comma 2: il comportamento del sindaco, nei confronti della richieste e dei solleciti inviati dal M., è stato omissivo, offensivo, irridente, umiliante e provocatorio. Il ricorrente è rimasto turbato da questo comportamento, che configura quindi l’esimente della provocazione.

3. mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica: le osservazioni erano dirette sulla procedura di nomina del comandante della polizia municipale e, in base alla consolidata giurisprudenza della S.C. sussiste l’esimente del diritto di critica, previsto dall’art. 51 c.p..

4. erronea applicazione dell’art. 596 c.p., comma 3, n. 1: la verità di quanto denunciato con le missive è risultata provata in maniera inoppugnabile e comunque l’esimente si applica anche a livello putativo.

5. insussistenza degli elementi costitutivi del reato: il giudicante sbaglia nell’affermare la manifesta infondatezza delle accuse dirette al sindaco e all’amministrazione comunale di plurime violazioni di legge, posto che queste violazioni sono state provate e comunque, le accuse avevano lo scopo di richiamare alla legalità queste pubbliche autorità.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto, spingendosi al limite dell’inammissibilità ripropone questioni attinenti alla ricostruzione storica dei fatti e alla valutazione delle risultanze processuali, con argomentazioni la cui infondatezza è stata compiutamente rilevata dai giudici di merito. Va considerato che, con un unico e indissolubile apparato logico argomentativo le sentenze di primo e secondo grado sono giunte alle seguenti, incontestabili conclusioni:

1. il fatto storico, attribuito all’amministrazione e al sindaco del comune di Stresa, di aver attribuito la carica di comandante della polizia municipale con procedura illegittima, è del tutto falso, come dimostrato dalla minuziosa analisi della documentazione acquisita e dalla lineare interpretazione della relativa normativa;

2. la mancanza di verità del fatto (nomina realizzata attraverso un artifizio strumentale, volto ad aggirare gli impedimenti posti dalla legge), che ha dato fondamento e spunto per la formulazione di critiche politiche, elimina alla base l’ipotesi di esercizio del diritto di critica, ex art. 51 c.p. e art. 21 Cost. e ancor più l’ipotesi di finalità didascalica del diritto amministrativo;

3. le accuse infondate e false provengono da persona munita di esperienza pluridecennale di comandante della polizia municipale e quindi non possono derivare da errore, legittimante il riconoscimento del requisito della verità putativa;

4. quanto alla diffusione delle affermazioni offensive, va rilevato che la circostanza dell’annotazione RISERVATA apposta sulla missiva 8.9.05, è smentita dalle risultanze processuali, risultando che essa è stata recapitata all’ufficio protocollo, smistata e quindi potenzialmente conoscibile da una pluralità di persone; la lettera 8.8.05 è stata inviata per conoscenza al comando della polizia municipale;

5. l’insussistenza dell’esimente ex art. 599 c.p., comma 2, per mancanza di un fatto ingiusto, è stata correttamente affermata dai giudici di merito, mediante il riferimento alla circostanza che la richiesta del M. di prosecuzione del rapporto di lavoro o di conferimento di incarico esterno ha avuto regolare riscontro e, in ogni caso, l’eventuale censura su contenuto e modalità della risposta andava formulata nelle sedi istituzionali e non legittimava l’aggressione alla reputazione del sindaco di Stresa, D.M. C..

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro mille, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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