Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 24-10-2011, n. 38331

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Udine ha assolto, con la formula perchè il fatto non costituisce reato C., M. e M.B. dal delitto di cui all’art. 612 c.p., loro contestato per aver minacciato di un male ingiusto P. P. dicendogli "non ti lasceremo vivere qua – Chiameremo i nostri parenti a mettere i loro camper sul tuo terreno – Di notte non dormirai più in pace" – Ricorre par cassazione il Procuratore generale di Trieste denunciando violazione di regole giuridiche, erronea qualificazione giuridica dei fatti (artt. 610-339 c.p. – anzichè art. 612 c.p.), omessa declaratoria d’incompetenza per materia.

Il ricorso è inammissibile.

Premesso, in punto di diritto, che il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale (Cass. Sez. 5^ – 31.1.1991, n. 2492; id. 2.3.1989, n. 9082), va subito detto che le doglianze espresse dall’organo ricorrente, al di là della formale denuncia di violazione di leggeri traducono, in effetti, solamente nella prospettazione di una interpretazione dei fatti – (le espressioni minacciose rivolte alla persona offesa sarebbero state chiaramente finalizzate a indurre la stessa a desistere dal proposito di acquistare l’immobile, sottoposto a pignoramento, abusivamente occupato da una comunità di nomadi della quale facevano parte gli imputati) – alternativa rispetto a quella altrettanto plausibile, offerta dal Giudice di Pace, per il quale la condotta criminosa contestata altro non rappresentava più semplicemente, che una scomposta reazione degli occupanti il terreno, regolari o irregolari che fossero,al comparire sul terreno medesimo della persona che rivendicava la proprietà del bene.

Prospettazione, quindi, fatalmente invasiva del merito e, in quanto tale, non propositiva in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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