T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 1593

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato e depositato in termini la parte istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso i due provvedimenti specificati in epigrafe chiedendone l’annullamento per gli ivi dedotti motivi di illegittimità: qui dati per ritenuti e letti e che si sostanziano nell’affermazione alla stregua della quale vi sarebbero state tutte le condizioni lavorative e di tempo – diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione – per ottenere un permesso di soggiorno non solo stagionale. Infatti entrambi i detti negativi atti si baserebbero su una serie di inesattezze riconducibili a scarsa istruttoria, insufficiente motivazione e travisamenti vari quali profili sintomatici del vizio di eccesso di potere.

Nel rilevare che l’istanza cautelare a suo tempo richiesta non era stata concessa l’Amministrazione ha puntualmente controdedotto concludendo per l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 9.11.2011 la causa è stata spedita in decisione.

Osserva in primo luogo il Collegio che il permesso iniziale è stato concesso per la prima volta e solo per lavori stagionali e tali sono i lavori svolti in concreto dall’istante. Di conseguenza, alla stregua di quanto sopra accertato con la concretizzazione di un unico episodio lavorativo del tipo descritto non v’era luogo a concedere un rinnovo di permesso per lavoro non stagionale. Va inoltre rilevato che la nuova assunzione di fatto, predicata con tempi di durata diversi da quelli relativi ad un rapporto di lavoro stagionale ulteriore, si è rilevata del tutto fittizia ed indimostrata (v. copiosa documentazione in atti). Sicchè la giustificazione del primo atto negativo così come, rispettivamente, del secondo, riposano nelle inerenti specifiche conclusioni dell’Autorità procedente che, come brevemente sopra concluso, non sono parse illegittime alla stregua dei motivi dedotti.

Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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