T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 1592 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dopo aver descritto la propria condizione familiare e lavorativa, quest’ultima più volte interrotta per stato interessante, lamenta la illegittimità, sotto vari profili, del su richiamato diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per ragioni di lavoro stesso.

Il Collegio non ritiene di proseguire oltre nella esposizione dei fatti narrati dall’istante; né vi è necessità di scrutare i contenuti dei motivi di ricorso.

Infatti, nelle more del presente giudizio, è stato comunicato (v. atti) che quest’ultima ha ottenuto un permesso lavorativo di soggiorno per emersione ex lege 102/09 non avendo altresì mai lasciato il territorio nazionale. Ciò, da un lato, in ragione di una sospensiva concesso da questo Tribunale e, dall’altro, per alcuni comportamenti defatigatori. L’amministrazione convenuta ha, comunque, confutato la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 9.11.2011 la causa è stata spedita in decisione.

Osserva il Collegio che la ricorrente ha conseguito quel che voleva sotto il profilo lavorativo. Inoltre la stessa non intercede affinché il detto ricorso continui ad essere coltivato ad eventuali fini risarcitori: peraltro ben poco probabili. Non resta perciò che concludere con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese tra le parti in causa

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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