T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 2833 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente nel 1963 ha acquistato una villetta nel Comune di Lentate e nell’anno successivo ha realizzato un manufatto adibito a ripostiglio e box auto, lungo il confine con la proprietà adiacente, incaricando un tecnico per la redazione del progetto e l’acquisizione dei titoli edilizi necessari.

Nel corso degli anni successivi ha realizzato una recinzione, in forza di autorizzazione n 384/68 e altre opere per le quali ha ottenuto il P.E. n. 198/97.

Nel 2002 ha venduto l’immobile ai Sig. Fossati e Ronzoni, specificando che le opere di realizzazione della casa erano iniziate anteriormente al 1.9.1967, in forza di nulla osta 20.12.1963 (n. 293/63) e che per le altre opere erano stati rilasciati i titoli nn. 384/68 e 198/97.

I nuovi proprietari hanno poi ristrutturato l’edificio, in forza di due d.i.a. presentate rispettivamente il 24.9.2002 e il 24.12.2002.

Il ricorrente ha ricevuto in data 4.1.2008 l’ingiunzione a demolire le opere abusive, consistenti in un manufatto di dimensioni 14,00×4,00 con altezza media di 3,60 mt.

La medesima ordinanza veniva notificata anche agli attuali proprietari, i quali hanno promosso un ricorso autonomo, rubricato al n. 633/08.

Entrambi i ricorsi venivano accolti, con sentenze nn. 418/2010 e 489/2010, con conseguente annullamento dell’ordinanza per difetto di istruttoria.

A conclusione del nuovo procedimento, veniva notificata l’ordinanza di demolizione n. 2585 del 15.10.2010, impugnata con il presente ricorso, per i seguenti motivi:

1) violazione di legge: art 22, 31 e 34 T.U. Edilizia DPR 380/2001: l’Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria per verificare il responsabile delle opere che asserisce abusive;

2) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto; carenza di legittimazione passiva; difetto di istruttoria, insufficiente e contraddittoria motivazione: l’Amministrazione ha omesso di considerare che per le opere è stata presentata una domanda con allegati, che non sono stati trovati negli archivi comunali; ne consegue che non vi può essere prova della circostanza che il manufatto realizzato anni passati dal Sig. B., sia quello attuale, di cui si ordina la demolizione.

Con ordinanza n. 348/2011 la domanda cautelare veniva accolta, rilevando che l’ordine di demolizione era stato reiterato, senza tuttavia un ulteriore approfondimento sulla esatta data di realizzazione delle opere.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1) Il ricorrente impugna l’ordine di demolizione di un manufatto, adibito a ripostiglio, realizzato, secondo l’Amministrazione comunale, in assenza di titolo edilizio, nel periodo in cui lo stesso era proprietario.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto, l’ordine è stato reiterato, dopo l’annullamento giurisdizionale di una precedente ordinanza, disposto con la sentenza di questa Sezione n. 489/2010.

La nuova ordinanza, non solo pare ricalcare il contenuto della precedente, ma è stata emanata senza un approfondimento istruttorio sul responsabile dell’abuso e sulla complessa vicenda legata alla presentazione della domanda di licenza edilizia in data 2.9.1965 per il manufatto di cui si ordina la demolizione.

Come infatti già descritto nella decisione sopra citata, risulta rilasciato un titolo, però sospeso in attesa della approvazione del PRG.

Il Comune ha omesso di approfondire questo profilo, nonché di esaminare se l’abuso contestato possa effettivamente essere addebitabile al sig. B., dal momento che l’immobile è stato oggetto di ulteriori interventi ad opera della nuova proprietà.

La carenza istruttoria e la superficialità con cui è stato adottato l’ordine di demolizione, risultano ancor più gravi, se si considera che gli interessati hanno prodotto una copiosa documentazione, che pare non essere stata esaminata durante l’istruttoria.

Il provvedimento risulta quindi illegittimo e il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La condotta dell’Amministrazione giustifica la sua condanna alle spese, pur in assenza della sua costituzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 2585 del 15.10.2010.

Condanna il Comune di al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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