Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 24-10-2011, n. 38327

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11 giugno 2010 la Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto A.D. responsabile del delitto di furto pluriaggravato in danno del bar tabaccheria "Angolo Verde" di B.L., per averne asportato denaro, sigarette, biglietti della lotteria e altro, per un valore di circa L. 40 milioni.

A seguito di perquisizione l’ A. era stato trovato in possesso di parte dei biglietti della lotteria asportati dall’esercizio, ancora uniti alle rispettive matrici, nonchè di un piede di porco risultato corrispondente a quello utilizzato per l’effrazione del portone d’ingresso.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, deducendo censure riconducibili a tre motivi.

Col primo motivo il ricorrente contesta la linea argomentativa che ha portato il giudice di merito a individuarlo come autore del furto in base al possesso di parte dei biglietti della lotteria asportati dall’esercizio.

Col secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante della minorata difesa, adducendo l’insufficienza del mero riferimento all’ora notturna.

Col terzo motivo denuncia l’incongruità della motivazione che ha indotto la Corte di merito al diniego delle attenuanti generiche, contestando fra l’altro che dal fatto sia derivato un ingente danno.

Il ricorso non ha fondamento e va disatteso.

Perfettamente logico e conforme al diritto è il ragionamento con cui il giudice di merito ha individuato nell’ A. l’autore dell’illecito per cui si procede, traendone la prova dal rinvenimento in suo possesso – a poche ore dal furto – di biglietti della lotteria identificati con sicurezza in quegli stessi che erano stati sottratti alla tabaccheria, in virtù dell’identità dei numeri di serie e della perdurante unione alle rispettive matrici. In aggiunta a ciò la sentenza impugnata ha valorizzato il riscontrato possesso, da parte dell’ A., di un piede di porco che i rilievi tecnici hanno permesso di identificare per quello stesso che era stato utilizzato nel tentativo di effrazione del portone d’ingresso al negozio (peraltro non riuscito, e quindi seguito dall’introduzione all’interno attraverso una finestra). A fronte di tali elementi non giova interrogarsi sulla natura del "contributo" apprestato dall’odierno ricorrente al compimento dell’azione criminosa, giacchè il compendio probatorio emerso a suo carico lo addita inequivocabilmente quale esecutore materiale del furto: e la mancanza di elementi che inducano a ipotizzare un concorso con altri rende fuori luogo l’approccio stesso alla relativa tematica.

L’aggravante della minorata difesa è stata ravvisata dalla Corte di merito non già con riferimento puro e semplice all’ora notturna, ma altresì alla scelta di agire in quel più ristretto arco di tempo nel quale la pubblica vigilanza era ridotta, così come l’attenzione dei privati; in aggiunta quel collegio ha valorizzato l’elemento di ancor più spiccata concretezza recato dall’attualità di un temporale, verificatosi nelle stesse ore di consumazione del reato.

Insussistente è, pertanto, la denunciata carenza di motivazione sul punto; al contrario, la decisione del giudice di merito si fonda su una salda linea argomentativa, immune da vizi logici e giuridici:

onde resiste al controllo di legittimità.

La censura riferita al diniego delle attenuanti generiche mostra di non tener conto del principio secondo cui esse non possono essere intese come una benevola concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente dalla legge, tali da esigere una più incisiva considerazione in vista di una riduzione di pena che, altrimenti, non spetterebbe (così Cass. 28 maggio 1999 n. 8668; v. anche Cass. 14 gennaio 1999 n. 2642; Cass. 23 agosto 1990 n. 12280). In tale proiezione va rimarcato che il ricorrente non ha indicato la sussistenza di alcuna particolare circostanza, estranea al novero delle attenuanti codificate, atta a giustificare l’invocata riduzione di pena. Per altro verso occorre considerare che il giudice di merito, nell’esprimere l’apprezzamento rimessogli in via esclusiva dall’ordinamento giuridico (come tale insindacabile nel giudizio di cassazione, se adeguatamente motivato), ha assegnato dirimente valenza agli elementi di segno contrario costituiti, per un verso, dall’ingente valore della merce asportata dal negozio, indicato nella somma di L. 40.000.000; e per altro verso dall’inclinazione a delinquere dimostrata dall’ A. attraverso la commissione di numerosi ulteriori reati, anche della stessa specie, dopo la realizzazione di quello per cui si procede e pur dopo la sottoposizione al regime di sorveglianza speciale.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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