Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 24-10-2011, n. 38324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnata sentenza è stato dichiarato inammissibile, perchè generico, l’appello proposto da A.I., volto ad ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche con ulteriore diminuzione della pena inflittagli in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

– Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 2, siccome pur esso, assolutamente privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

Il motivo dedotto a sostegno, infatti, si limita a riproporre le censure mosse con l’atto di appello, in punto diniego delle attenuanti generiche, ma non svolge alcuna critica avverso l’iter argomentativo esibito dal giudice a quo a giustificazione della ritenuta inammissibilità del gravame, basato sulla osservazione che l’appellante non si era dato cura di esplicitare in che sarebbe consistito "l’ottimo comportamento processuale" (che il primo giudice avrebbe omesso di valutarcene l’atteggiamento collaborativo (disconosciuto dal Tribunale), nè tanto meno le modalità del fatto che denoterebbero "una scarsissima capacità criminale".

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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