Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 24-10-2011, n. 38323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21 aprile 2010 la Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Mondovì in composizione monocratica, ha riconosciuto A.M. responsabile di tre furti pluriaggravati e due tentati furti su autovetture parcheggiate davanti al ristorante "La Borsarella" di Mondovì; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo il ricorrente si duole che il giudice di primo grado abbia contraddittoriamente emesso condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili pur avendo riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, sul presupposto che i danni fossero stati integralmente risarciti.

Col secondo motivo lamenta carenza di motivazione nella sentenza di appello in ordine al vizio sopra denunciato.

Col terzo motivo deduce violazione di legge nel computo della pena, per essersi fatto precedere l’aumento per la continuazione al giudizio di comparazione fra circostanze.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Il primo ed il terzo motivo s’indirizzano a proporre, per la prima volta in questa sede, questioni inerenti a pretese violazioni di legge che non risultano prospettate coi motivi di appello; la preclusione che ne deriva comporta la sanzione di inammissibilità ex art. 606 c.p.p., comma 3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la limitata ampiezza dei temi devoluti al giudizio di secondo grado, riferiti soltanto alla modulazione della pena, esimeva la Corte dal riesame delle questioni inerenti agli interessi civili.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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