Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 24-10-2011, n. 38322

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Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Sanremo, con la sentenza del 13 luglio 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.E. T. per il reati di percosse e ingiurie in danno di S. T.P. per intervenuta remissione di querela.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, il quale lamenta, quale unico motivo, la violazione di legge non potendo condividersi, per contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità, l’assunto del giudicante di merito circa l’applicabilità della suddetta formula assolutoria sulla base della mera accettazione tacita dell’imputato della remissione della querela posta in essere dalla parte querelante.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto di giurisprudenza evidenziatosi a seguito di alcune decisioni in senso contrario alla prevalente giurisprudenza, hanno statuito, con la sentenza n. 27610 del 25 maggio 2011, che: "l’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza dell’avvenuta remissione di querela o posto in grado di conoscerla, integra mancanza di ricusa idonea per la pronuncia di estinzione del reato per tale causa".

Nella specie, in punto di fatto questa volta e sempre sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite, si osserva come successivamente al ricorso del Procuratore Generale, per cui v’è l’odierno procedimento, il querelato, cui l’impugnata sentenza era stata ritualmente notificata in data 7 settembre 2010, non ha proposto ricorso per far valere la lesione del suo diritto di esprimere la sua volontà di ricusa ai sensi dell’art. 155 c.p.: egli non ha, cioè, impedito alla remissione, pur essendo ancora nei termini, di perdere efficacia.

In definitiva, in assenza di ricusa espressa o tacita da parte del querelato, la remissione della querela da parte della persona offesa ha ormai prodotto, a norma dell’art. 152 c.p., l’effetto estintivo del reato sicchè il Procuratore Generale ricorrente non conserva più interesse all’annullamento della sentenza impugnata, che, se pur errata nel momento in cui è stata emanata, ha prodotto un effetto ormai consolidatosi.

2. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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