T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 2825 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza n. 2232 del 21.12.2007, il Comune di Lentate sul Seveso ingiungeva al sig. Bogoni Giandomenico la demolizione di una serie di opere ritenute abusive.

L’ordinanza era impugnata dal sig. Bogoni davanti a questo Tribunale che, in accoglimento del ricorso, annullava l’ordinanza medesima, con sentenza n. 418 del 22.2.2010.

Parimenti, l’ordinanza era gravata anche dagli aventi causa del sig. Bogoni, vale a dire dai signori F. e R. e lo scrivente Tribunale accoglieva anche il gravame di questi ultimi, annullando l’ordinanza con sentenza n. 489 del 2.3.2010.

A seguito delle citate sentenze, l’Amministrazione comunale confermava l’ingiunzione a demolire, con ordinanza n. 2585 del 15.10.2010, emessa non solo nei confronti del sig. Bogoni, ma anche degli attuali proprietari, signori F. e R.

Il sig. F. proponeva di conseguenza il presente ricorso contro la suddetta ultima ordinanza, per i motivi che possono così sintetizzarsi:

1) eccesso di potere per travisamento ed elusione della sentenza, violazione dell’art. 1 legge 241/1990, dell’art. 3 legge 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per sviamento della causa tipica;

2) contrasto con la delibera di G.C. 21.10.2010 n. 148, violazione dell’art. 33 LR 12/2005, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 38 c. III LR 12/2005;

3) eccesso di potere per lesione dell’affidamento del privato circa la legittimità dell’opera, violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e carenza di motivazione;

4) travisamento dei presupposti di diritto, contraddittorietà con precedenti provvedimenti;

5) violazione dell’art. 31 della legge urbanistica;

6) violazione dell’art. 31 DPR 380/2001, carenza di motivazione e violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione;

7) violazione dell’art. 31, comma II, DPR 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si costituiva in giudizio il solo sig. Bogoni, attraverso il proprio amministratore di sostegno, chiedendo anch’egli l’accoglimento del ricorso.

In esito all’udienza cautelare del 10.2.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 341/2011, per sussistenza del fumus del gravame.

Alla pubblica udienza del 3.11.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Nel primo mezzo di ricorso, si evidenzia come l’Amministrazione comunale, all’atto di adottare l’ordinanza ivi impugnata, abbia sostanzialmente travisato la sentenza di questo Tribunale n. 489/2010, pronunciata su ricorso dei signori F. e R.

La censura merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Nella citata sentenza 489/2010 (cfr. doc. 13 del ricorrente), il Collegio rilevava il palese difetto di istruttoria in cui era incorso il Comune, il quale aveva ingiunto la demolizione del manufatto adibito a ripostiglio senza "…alcuna indagine istruttoria, omettendo altresì l’esame della disciplina giuridica del tempo" (cfr. doc. 13, pag. 6).

Ancora, era rimarcata in sentenza la necessità, per la P.A., di ricostruire "…il quadro normativo del tempo, prima di disporre la demolizione di un manufatto per il quale era stata presentata la domanda di licenza di costruire: sarebbe emerso che la domanda aveva avuto un riscontro positivo…" (cfr. ancora pag. 6 del doc. 13).

Il profilo di illegittimità riscontrato dal Tribunale era definito "ancora più evidente nei confronti degli attuali ricorrenti", con l’ulteriore affermazione della necessità per il Comune di "…esaminare con maggior cura i fatti contestati, soprattutto a fronte della complessa disciplina giuridica degli anni in cui il manufatto è stato realizzato" (cfr. doc. 13, pag. 7).

Ciò premesso, è evidente che per effetto della sentenza 489/2010, il Comune aveva l’onere di rinnovare con particolare cura l’istruttoria, tenendo presente le indicazioni risultanti dalla sentenza, aventi un vero e proprio effetto conformativo sull’attività dell’Amministrazione.

Al contrario, nell’ordinanza ivi impugnata (cfr. doc. 1 del ricorrente), il Comune, dopo avere ricostruito la vicenda sul piano storico e fattuale, avere richiamato le due sentenze del TAR Lombardia di cui sopra ed aver ritenuto di riavviare di conseguenza il procedimento per il riesame della posizione (cfr. doc. 1, pag. 3), conclude confermando l’ingiunzione a demolire già annullata e ponendo alla base della propria decisione esclusivamente la relazione di accertamento del 23.8.2007, a firma dell’allora Responsabile di Settore (cfr. doc. 1, pag. 4).

Tale relazione di accertamento del 2007 è però la medesima posta a giustificazione dell’ordinanza di demolizione del 21.12.2007, già annullata dal Tribunale con la citata sentenza n. 489/2010 (cfr. il testo dell’ordinanza annullata, doc. 10 del ricorrente, che richiama nelle premesse proprio la medesima relazione di accertamento del 23.8.2007).

In altri termini, anche l’attuale ordinanza è motivata con riferimento alla citata relazione dell’agosto 2007, al pari di quella annullata; il che induce alla inevitabile conclusione che non vi è stata alcuna reale e seria rinnovazione dell’istruttoria, al contrario di quanto invece disposto dalla sentenza sopra menzionata.

Il gravame deve di conseguenza essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura.

2. Quanto alla posizione del sig. Bogoni Giandomenico, costituitosi nel presente giudizio attraverso il proprio amministratore di sostegno sig. Bogoni Ugo, si tratta non di un controinteressato, avente un interesse contrario all’accoglimento del ricorso, bensì di un cointeressato, avente anch’esso interesse all’annullamento dell’ordinanza ivi gravata, contro la quale ha peraltro proposto ricorso, sempre davanti a questo Tribunale (RG 138/2011), che sarà oggetto di autonoma decisione.

3. Le spese seguono la soccombenza del Comune intimato e sono liquidate come da dispositivo a favore del ricorrente, mentre non occorre provvedere nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune al pagamento a favore del ricorrente delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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