Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 24-10-2011, n. 38320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 23 giugno 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 24 gennaio 2007 con la quale T.M. era stato condannato per i delitti di furto e di tentato furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando: l’esistenza di un unico furto e non della duplice attività delittuosa nonchè l’erronea contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da rigettare.

2. In primo luogo, perchè le doglianze ripropongono i motivi posti a sostegno dell’appello e correttamente disattesi dalla Corte Territoriale.

3. In secondo luogo, perchè, con riferimento al primo motivo non v’è dubbio che l’odierno ricorrente abbia posto in essere due diverse fattispecie delittuose di furto aggravato: nella forma (delitto tentato e delitto consumato), nell’oggetto (batteria di un camper e oggetti contenuti in un’autovettura) e nella parte offesa ( D.N.G. e D.N.P.).

4. A ciò si aggiunga come la Corte Territoriale abbia, ugualmente, ben risposto, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla contestazione in merito all’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, alla sottrazione della batteria dal camper ove era allocata, sulla base dell’ovvio rapporto di accessorietà esistente tra il bene sottratto e l’automezzo ove tale bene era custodito, chiaramente esposto alla pubblica fede.

5. Il rigetto del ricorso determina, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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