Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con citazione innanzi al pretore di Torre Annunziata nella sezione distaccata di Gragnano, notificata il 03.07.1996, i coniugi Rosario e Giuseppa, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Maria, convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l’insegnante P. per ottenere la condanna del Ministero al risarcimento dei danni per la frattura dei due denti incisivi superiori, che la minore aveva riportato a seguito della caduta a terra dal banco della scuola elementare, evento che gli attori attribuivano alla responsabilità della docente per culpa in vigilando.
I convenuti contrastavano la domanda ed ottenevano di chiamare in causa, al fine di essere garantiti, la Società di Assicurazione s.p.a.
Con sentenza depositata il 24.01.1999 il Tribunale di Torre Annunziata, cui la controversia era intanto pervenuta, dichiarava inammissibile la chiamata in causa della Società di Assicurazioni s.p.a.; riteneva che l’infortunio occorso alla minore si era verificato per colpa dell’insegnante; condannava il Ministero a pagare agli attori la somma complessiva di quindici milioni di lire, oltre interessi, rivalutazione e spese processuali; compensava per intero le spese nei confronti di P. e della Società di Assicurazione s.p.a.
Sul gravame principale del Ministero della Pubblica Istruzione e su quelli incidentali dei coniugi Rosario e Giuseppina e di P. decideva la Corte d’Appelli di Napoli con sentenza pubblicata in data 14.11.2001, che accoglieva l’impugnazione principale e quella incidentale di P. e compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
I giudici d’appello, ai fini che ancora interessano, ritenevano che ai sensi dell’art. 61, secondo comma, della legge 11.07.1980 n° 312, si sarebbe dovuta negare la legittimazione passiva del signor P., se non contro di lei gli attori avessero avanzato istanza di risarcimento del danno.
Consideravano che doveva essere esclusa la responsabilità per colpa dell’insegnante in base all’esimente di cui all’ultimo comma dell’art. 2048 c.c., poiché la caduta dell’alunna dalla sedia non era stata la conseguenza di una sua "condotta vivace", che potesse farla prevedere, né avrebbe potuto essere impedita dall’intervento dell’insegnante stessa data la repentinità con cui si era verificata.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso principale i coniugi Rosario e Giuseppa, i quali hanno basato l’imputazione su unico motivo, articolato nei due profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.
Hanno resistito con controricorso il signor P. e la Società di Assicurazione s.p.a. che hanno proposto anche ricorso incidentale, affidato da entrambe a due motivi ed il cui esame la società ha subordinato all’accoglimento dell’impugnazione principale.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha depositato atto con cui, non avendo svolto precedenti difese, ha preannunciato di volere partecipare all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 I° comma c.p.c.
I ricorrenti principali hanno contrastato con controricorso le impugnazioni incidentali.
Motivi della decisione
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 c.p.c.).
Con l’unico mezzo di doglianza ? deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2048 e 2697 c.c. ? i ricorrenti principali criticano l’impugnata sentenza perché il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che, potendo la responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. essere esclusa dalla dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, nella specie detta prova non era stata fornita, sicché si sarebbe dovuta affermare la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza in quanto l’infortunio si era verificato nel tempo in cui la minore era affidata alla scuola. Il motivo non può non essere accolto.
In tema di danno cagionato dall’alunno a se stesso, le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale sulla questione, con la sentenza n° 9346/2002 hanno stabilito che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso, quanto all’istituto scolastico, che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che ? quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico ? tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.
Tanto premesso ? pur dovendo questo giudice di legittimità, facendo uso dei poteri correttivi consentitigli dalla norma di cui all’art. 384 II° comma c.p.c., precisare che nella specie si sarebbe dovuto fare applicazione non della norma di cui all’art. 2048 c.c., ma dei principi in materia di responsabilità contrattuale per stabilire della fondatezza o meno della pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti principali ? osserva questa Corte che, anche rispetto alla diversa qualificazione giuridica che occorre dare all’azione esperita, la decisione di rigetto non è censurabile, in quanto risulta acquisita agli atti di causa, secondo l’espresso accertamento compiuto dal giudice del merito, la prova che nessun addebito di culpa in vigilando o di altra omissione di doverose cautele di sorveglianza può essere rivolto alla condotta dell’insegnante, cui l’incidente ebbe a verificarsi.
La Corte territoriale, infatti, ha giudicato imprevedibile e, perciò non prevenibile la improvvisa caduta dalla sedia della piccola Maria, in ciò ravvisando la situazione tipica di esclusione di responsabilità consistente nel caso fortuito, che, anche secondo i precedenti arresti di questo giudice di legittimità (Cass. N° 5668/2001; Cass. 1683/1997), si realizza qualora vi sia la dimostrazione che la vigilanza è stata svolta nella misura dovuta; che non è stata omessa l’adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina.
La decisione sul punto è conforme a legge ed è sorretta da adeguata e logica motivazione, rispetto alla quale i ricorrenti non evidenziano vizi logici, ma sostanzialmente richiedono in questa sede l’inammissibile riesame del materiale probatorio per farne derivare una conclusione diversa da quella cui è prevenuta la Corte napoletana.
Il ricorso principale, pertanto, è rigettato e in tale pronuncia resta assorbito il ricorso incidentale della Società di Assicurazioni s.p.a., il cui esame la parte istante aveva espressamente condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale.
Con il primo motivo dell’impugnazione incidentale ? deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 112 e 100 c.p.c. e 61 II° comma della legga n° 312 del 1980 ? la ricorrente incidentale signor P. lamenta che il giudice di secondo grado, pure avendo riconosciuto l’applicabilità a suo favore del suddetto art. 61, non ha dichiarato anche la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di accertamento della sua responsabilità.
Il motivo non è fondato, poiché non sussiste l’interesse della ricorrente incidentale ad impugnare la sentenza della Corte napoletana.
La quale, infatti, nella lettura che occorre farne nel collegamento tra motivazione e dispositivo, mentre in motivazione ha espressamente precisato che nei confronti del signor P. non era stata proposta alcuna istanza risarcitoria e che, comunque, se detta domanda fosse stata proposta, si sarebbe reso necessario in applicazione della norma di cui all’art. 61 II° comma, della legge n° 312 del 11 luglio 1980, negare la sua legittimazione a contraddire; in dispositivo, poi, indicando che veniva accolto l’appello di Ministero avente ad oggetto proprio l’accertamento dell’assenza di colpa dell’insegnante, ha logicamente ed implicitamente ribadito, ancorché con formulazione letterale non del tutto perspicua, che anche l’appello incidentale del signor P., esso pure avente ad oggetto l’accertamento negativo di ogni sua culpa in vigilando, veniva accolto.
Del resto, la pronuncia accessoria sulle spese dell’intero giudizio, che ha riguardato anche la posizione del signor P., non sarebbe altrimenti giustificata ove il giudice d’appello avesse veramente omesso di provvedere sul suo appello incidentale.
Con il secondo motivo dell’impugnazione incidentale ? deducendo la violazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c. ? la stessa ricorrente incidentale denuncia che, in conseguenza della carente sua legittimazione passiva, il giudice del merito avrebbe dovuto condannare gli attori in prime cure alle spese a suo favore di entrambi i gradi del giudizio. Anche questa censure, la quale investe la decisione di totale compensazione delle spese dell’inero giudizio, non può essere accolta. La pronuncia di totale compensazione è stata adottata nella ritenuta sussistenza dei giusti motivi (art. 92 II° comma, c.p.c.), dei quali l’impugnazione assume l’insussistenza né denuncia l’inconsistenza o l’evidente erroneità.
E? giurisprudenza costante, infatti, che in tema di spese processuali la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito; non richiede specifica motivazione; quale espressione di un potere discrezionale, attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
Anche il ricorso incidentale del signor P. è, quindi, rigettato.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra tutte le parti anche le spese processuali del giudizio di legittimità, in considerazione anche del mancato accoglimento delle contrapposte impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale di P.; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della Società di Assicurazioni s.p.a.; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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