Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 24-10-2011, n. 38319

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di C.R. in ordine ai reati di minaccia e ingiuria in danno di R.P..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo erronea applicazione dell’art. 612 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della deposizione della persona offesa.

Il ricorso non merita accoglimento.

La prima doglianza è infondata. Invero, l’espressione rivolta al R. ("se lo avesse incontrato per le scale gli avrebbe rotto una spranga in testa perchè aveva parlato male di un suo nipote che stava male e tuttora non sta bene"), ha una chiara valenza intimidatoria e, diversamente dal dedotto, implica con altrettanta evidenza la prospettazione di un male futuro,essendo inconsistente l’assunto,siccome contrario al tenore e al senso delle parole usate, che si è trattato "solo di una affermazione riferita al passato",con la quale si intendeva dire" che la condotta della persona offesa avrebbe meritato una immediata reazione,peraltro mai posta in essere dall’imputato".

L’altra doglianza è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), perchè propone censure che attengono al merito della decisione impugnata,congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta non inficiata dall’esistenza di pregressi motivi di screzio tra le parti e non contraddetta dalle indicazioni fornite da un testimone, il quale non aveva saputo dire cosa si fossero dette le parti nell’occorso.

Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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