Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38318

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione B.R.H. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 novembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato ex art. 474 c.p., accertato il 9 ottobre 2002.

Deduce il vizio di motivazione.

La Corte aveva riconosciuto che i marchi dei beni detenuti per la vendita erano stati contraffatti in maniera grossolana e ciononostante aveva condannato il ricorrente.

Vi è, tuttavia, un apprezzabile filone giurisprudenziale che esclude la configurabilità del reato di falso in questione in presenza di un falso grossolano. (Sez. 5, Sentenza n. 33324 del 17/04/2008 Ud. (dep. 11/08/2008) Rv. 241347).

E nel caso di specie tale evenienza era del tutto provata.

Il vizio di motivazione riguarda anche la mancata considerazione del fatto che non vi è prova certa che i beni sequestrati appartenessero all’imputato, ambulante assieme ad altri extracomunitari che si erano dati alla fuga all’arrivo della PG. Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.

Il motivo che la parte articola non è inammissibile, stante il dibattito giurisprudenziale sul tema.

La sua prospettazione, pur risultando tuttavia infondata, ha consentito che continuasse a decorrere il termine di prescrizione del reato, maturato, dopo la sentenza di primo grado, il 9 aprile 2010.

Il reato va dunque immediatamente dichiarato estinto per prescrizione dovendosi anche escludere che nella specie ricorresse una causa evidente di proscioglimento nel merito.

Invero il ricorrente evoca principi giurisprudenziali però non supportati – nei gradi precedenti- da un adeguato accertamento in punto di fatto relativamente ai presupposti per applicarlo.

Come ribadito anche dalla sentenza citata nel ricorso, parte della giurisprudenza ammette la rilevanza della grossolanità della contraffazione del marchio.

Trattasi peraltro di evenienza ben diversa da quella attestata nella sentenza di secondo grado, nella quale si dava atto, correttamente, della irrilevanza delle modalità di vendita (essere l’imputato ambulante), per l’acquirente rivoltosi direttamente a colui che deteneva, per la alienazione, il bene col marchio contraffatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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