T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 2819 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha prestato acquiescenza al provvedimento prot. 2350 del 12.5.2011 con cui l’amministrazione – non ritenendo la documentazione allegata sufficiente a dimostrare la preesistenza del balcone – ha inibito la prosecuzione dell’attività edilizia oggetto della segnalazione certificata di inizio attività presentata il 21.3.2011.

Il ricorso, volto a far valere la legittimità della s.c.i.a. e non dunque vizi propri dell’ordinanza di demolizione, non è ammissibile, stante l’omessa impugnazione dell’atto presupposto,

E’, difatti, pacificamente inammissibile l’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, divenuto inoppugnabile.

Nessuna utilità giuridicamente rilevante sarebbe, invero, ritraibile dall’ipotetico annullamento del solo atto applicativo, atteso che all’amministrazione non sarebbe impedito di reiterare una statuizione identica a quella impugnata, stante la perdurante efficacia dell’atto presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6715).

Nulla sulle spese nei confronti dell’amministrazione comunale, stante la gratuità della prestazione professionale resa dal difensore – come risultante dal decreto di costituzione in giudizio prot. n. 5096 del 26.10.2011 – e la mancata documentazione delle spese sostenute.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del controinteressato, delle spese di giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla sulle spese nei confronti del Comune.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del controinteressato, delle spese di giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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