Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38316

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 3 maggio 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Bilella del 20 marzo 2007 con la quale Z.M. era stato condannato per i delitti di ingiurie e percosse nei confronti di G.P..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge e una motivazione contraddittoria sul punto dell’affermazione della penale responsabilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Anche se il ricorrente, nel corso del giudizio di appello, ha provveduto a rinunciare ad una dichiarazione di non doversi procedere nei suoi confronti per l’intervenuta prescrizione degli ascritti reati, in ogni caso, il suo ricorso non può essere accolto, avendo la Corte territoriale correttamente e logicamente motivato in ordine all’affermazione della sua penale responsabilità. 3. In primo luogo, sono stati effettivamente applicati i principi enucleati da questa Corte (v. le stesse decisioni indicate in ricorso), in ordine alla valutazione della testimonianza della parte offesa e al necessario suo riscontro (v. certificazione medica e ulteriore testimonianza), per cui non può censurarsi in questa sede "l’approccio metodologico" posto in essere (v. pagina 4 del ricorso) che, al contrario, il Giudice del merito ha correttamente effettuato.

A ciò si aggiunga, come avanti questa Corte di legittimità, il ricorrente si spinga, vieppiù, alla indicazione di una non consentita rilettura delle deposizioni testimoniali e delle ulteriori risultanze probatorie (v. in particolare l’elaborato peritale citato alla pagina 6 del ricorso).

Al Giudice di legittimità resta, però, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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