Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38314

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione M.V. e M. D. avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 6 novembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per i reati di lesioni personali volontarie aggravate dall’uso di una mazza di legno, in danno di C. M. e C.G., fatti dell'(OMISSIS).

Si era verificata una lite per futili motivi tra i protagonisti della vicenda e, secondo il racconto delle persone offese nonchè di una ulteriore teste e dei Carabinieri, la responsabilità della successiva aggressione subita dai C. era da ascrivere agli imputati, riconosciuti in foto all’atto dell’intervento dei Carabinieri, subito dopo l’accaduto.

Deducono M.:

1-2) la nullità delle individuazioni fotografiche eseguite dalle persone offese senza il rispetto delle procedure previste dall’art. 213 c.p.p.. Tale atto, per giunta non era stato seguito, in dibattimento, da dichiarazioni collimanti sicchè dovevano ritenersi inutilizzabili anche le dichiarazioni dei testi tese ad introdurre fra le risultanze dibattimentali, l’esito delle individuazioni fotografiche eseguite durante le indagini preliminari: e ciò, sia in riferimento alla individuazione del colpevole, sia in riferimento alla ricostruzione dei fatti di causa;

3) la estinzione dei reati per prescrizione;

Ma.:

1) il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità del ricorrente.

Invero la Corte di merito ha affermato che l’atto di individuazione fotografica eseguito durante le indagini preliminari era stato ribadito, nel suo contenuto, anche in dibattimento dalle persone offese.

Era vero il contrario, posto che i C. al pari dell’altra teste avevano reiterato le loro accuse nei confronti di soggetti diversi dal Ma. (udienze 29 marzo e 31 maggio 2006);

2) la violazione di legge in ordine alla avvenuta utilizzazione dei verbali di Pg attestanti la individuazione fotografica.

Si tratta di atti che possono assumere significatività probatoria solo se accompagnati da una reiterazione della individuazione in dibattimento.

I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso di M. è tale in ragione della sua intempestività.

L’estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato all’imputato in data 9 aprile 2010, mediante consegna a mani di M.G., padre del ricorrente.

Ne consegue che il ricorso, presentato il 22 giugno 2010 sul presupposto della assenza della detta notifica, risulta proposto in violazione dei termini previsti dal codice di rito a pena di decadenza.

Il ricorso proposto da M., invece, risulta inammissibile perchè non redatto nel rispetto dei canoni indicati dalla giurisprudenza in tema di autosufficienza del ricorso.

Il ricorrente adombra un travisamento della prova sostenendo che i testi sentiti in dibattimento avevano formalizzato le loro accuse nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente.

Ebbene, in ordine al vizio in questione, osserva la giurisprudenza di legittimità che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Rv. 240123; Massime precedenti Conformi: N. 16223 del 2006 Rv. 233781, N. 20344 del 2006 Rv. 234115, N. 20370 del 2006 Rv.

233778, N. 37368 del 2007 Rv. 237302, N. 47499 del 2007 Rv. 238333).

Nella specie, invece, i verbali dai quali si ricaverebbe il detto travisamento sono stati solo indicati con le relative date di redazione ma non anche allegati o trascritti integralmente sicchè questa Corte non è stata posta in grado di apprezzare con la necessaria tempestività, la rilevanza e la fondatezza del dedotto vizio di motivazione: e ciò tanto più ove si consideri che un approccio sommario ai detti verbali evidenzia, semmai, che il riconoscimento è stato ribadito con riferimento a numeri identificativi degli interessati piuttosto che ai loro nomi.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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