Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione G.T. avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 7 aprile 2010 con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità ai fini penali e civili del medesimo G. in ordine ai reati di lesioni personali volontarie, ingiuria e minacce in danno di M.M., fatti commessi il 25 settembre 2002.

Il Tribunale aveva dato atto della intervenuta prescrizione dei reati e confermato la sentenza di primo grado agli effetti civili.

Deduce:

1) La violazione di legge in relazione alla mancata estromissione della parte civile.

Questa era risultata difesa e rappresentata da un legale diverso da quello indicato nell’atto di costituzione di parte civile, seppur munito di procura speciale.

Ad avviso del difensore, a norma dell’art. 78 c.p.p., lett. c), l’atto di costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilità, il nome del difensore e la indicazione della procura, con la conseguenza che non sarebbe consentita la emissione di nuova procura non annotata nell’atto di costituzione.

2) Il vizio di motivazione sui punti della affermata responsabilità sia agli effetti penali che civili.

Quanto al reato di ingiuria il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la teste B. aveva riferito di avere udito la odierna parte offesa apostrofare il prevenuto con la frase: ma che cazzo dici, non rompere i coglioni.

Nessun teste aveva sentito proferire minacce e il teste Mi. per di più aveva testimoniato circa il fatto che i due parlavano ad alta voce senza alcun contatto fisico.

Altra teste aveva chiarito l’antefatto della vicenda costituito dalla circostanza che il G., comandante del servizio di polizia cui era addetta la M., aveva inteso redarguirla perchè in orario di lavoro si era recata al ristorante con un collega.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza come alla nomina di un nuovo difensore della parte civile, con revoca del precedente, debba far seguito, per la legittima partecipazione al giudizio, il semplice rinnovo della procura speciale (Rv. 245845).

Dal testo dell’art. 78 c.p.p., evocato dal difensore, non sembra possibile far discendere le conseguenze prospettate nel primo motivo di ricorso.

La norma stabilisce a pena di inammissibilità i requisiti per la presentazione di un valido atto di costituzione di parte civile e la conseguente instaurazione del relativo rapporto processuale, ma non impedisce che i mutamenti del difensore siano formalizzati mediante semplice rinnovo della procura speciale: per questa, infatti, è prevista la formazione anche con atto separato rispetto a quello di costituzione, da depositarsi nella cancelleria o in udienza mentre la rinnovazione dell’atto di costituzione di parte civile "aggiornato" – così come sembra richiedere l’impugnante – incontrerebbe, tra l’altro, un ostacolo nel superamento della fase processuale dedicata alla costituzione delle parti.

In tale ottica, del resto, risulta esprimersi anche la giurisprudenza nel diverso, ma per certi versi "affine" tema del mutamento della parte civile, per decesso di quella costituitasi.

In tale caso la giurisprudenza osserva che la costituzione resta valida "ex tunc" (tanto che gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione: Rv. 231911; Conformi: N. 13080 del 1989 Rv. 182186, N. 460 del 1998 Rv. 210625, N. 43478 del 2003 Rv. 227305, N. 46200 del 2003 Rv. 226902).

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, deve darsi atto della relativa inammissibilità.

Con ricorso per cassazione non può essere sottoposto al giudice della legittimità il risultato di prova atteso che tale compito è demandato esclusivamente alle fasi del merito.

La difesa afferma che taluni testi avrebbero reso dichiarazioni tali da comportare il sicuro alleggerimento della posizione dell’imputato ma trascura di considerare che dinanzi alla Cassazione avrebbe dovuto prospettare, ove ne ricorressero gli estremi, il vizio della incompletezza o della manifesta illogicità o della contraddittorietà della motivazione con riferimento a specifici motivi di doglianza tempestivamente proposti al giudice dell’appello.

Il fatto, allegato dalla difesa, che la persona offesa possa avere dato adito, con atti provocatori, al comportamento del prevenuto o che possa esservi stato un travisamento dei fatti in ragione della mancata aggressione da parte del ricorrente non può essere devoluto al vaglio della cassazione che non prende cognizione dei mezzi di prova ma si arresta di fronte ad una motivazione che sul punto, il giudice del merito, abbia dato in forma completa e plausibile.

E nella specie il Tribunale ha attestato di non potere attribuire credibilità ai testi indotti dalla difesa posto che avrebbero mostrato compiacenza con l’imputato, tanto da fornire ricostruzioni a lui addirittura più favorevoli di quella stessa accreditata dal G..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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