Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38312

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 12 febbraio 2010 ha parzialmente confermato, rimodulando la pena nella sola multa e riducendo l’entità del risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, la sentenza del Tribunale di Saluzzo del 13 ottobre 2006 con la quale F.L. era stato condannato per il delitto di ingiurie aggravate nei confronti di P.I. e F.C..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge e una motivazione contraddittoria sul punto dell’affermazione della penale responsabilità.

Motivi della decisione

1. Deve affermarsi l’inammissibilità del ricorso.

2. Come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6^ 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5^ 6 ottobre 2009 n. 44914), pur dopo la nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

3. Nella specie, con riferimento all’unico motivo del ricorso, si osserva come la Corte di Appello abbia logicamente fatto discendere dal complesso delle risultanze istruttorie la penale responsabilità dell’imputato per i fatti ascritti e così come contestati.

Con il motivo si procede, infatti, ad una indebita rilettura delle deposizioni testimoniali sia delle parti lese P. e F. che degli altri soggetti escussi (il figlio dell’imputato, B. e N.) che, al contrario, i Giudici del merito hanno compiuto in maniera pienamente logica.

Del pari, con motivazione pienamente logica ed ispirata ai principi espressi da questa Corte di legittimità, è stata esclusa la sussistenza dell’invocata scriminante di cui all’art. 599 c.p..

4. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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