T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 2814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. A.R. ha inoltrato in data 11 settembre 2009 domanda di emersione ai sensi della L. 102/2009, al fine di regolarizzare il ricorrente A.H..

A fronte della presenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art 14 c. 5 ter T.U. Immigr. del 1 dicembre, pronunciata dal Tribunale di Milano, la Prefettura disponeva il rigetto della domanda di emersione.

L’efficacia del decreto anzidetto veniva però sospesa con ordinanza n. 488/2011 di questa Sezione.

In seguito l’Amministrazione, con la nota del 7 novembre 2011 depositata il 14/11/2011, ha comunicato di aver riaperto la procedura de qua, che è stata successivamente definita con la stipula del contratto di soggiorno e contestuale richiesta di permesso di soggiorno in data 25.05.2011 con relativa cessazione della materia del contendere.

Ritenuto quindi che va dato atto dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che le spese di causa possono essere compensate, atteso il comportamento leale e collaborativo mantenuto dall’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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