Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38311

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 23 settembre 2009 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 31 marzo 2008 con la quale F.F. e T.S.S. erano stati condannati per delitti di falso.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione ma di identico contenuto entrambi gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, lamentando:

a) una mancanza di motivazione sul punto dell’affermazione della penale responsabilità, ai sensi dell’art. 117 c.p., con il coimputato non ricorrente;

b) una violazione di legge e una motivazione contraddittoria sull’esistenza degli indizi per l’affermazione della penale responsabilità;

c) l’intervenuta prescrizione dei reati.

Motivi della decisione

1. Deve procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

2. Invero, se, da un lato, i ricorsi degli imputati non sono manifestamente infondati, posto che si sottopongono a questa Corte questioni non prive di spessore attinenti all’affermazione della loro penale responsabilità, anche ai sensi della normativa in tema di concorso di persone nel reato e di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, ex art. 117 c.p., d’altro canto risulta maturato il corso della prescrizione.

Applicando, invero, i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. (anni sette e mesi sei con decorrenza dal 31 luglio 2002, data di commissione dei reati) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado, dei reati ascritti all’imputato T. e alla data del 27 aprile 2010, risultando cause di sospensione della prescrizione per mesi due e giorni ventisette e all’imputato F. alla data del 27 agosto 2010, risultando cause di sospensione della prescrizione per mesi quattro e giorni ventisette, con il conseguenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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