T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 2813 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe il sig. D.N. ha chiesto: l’annullamento

del silenzio significativo negativo dell’esercizio dei poteri inibitori sulla Denuncia di inizio attività (DIA) del 16 aprile 2010 atti PG 304172/2010 presentata da CUGA S.r.l., afferente la costruzione di un nuovo edificio residenziale in Comune di Milano, via San Sebastiano del Piombo 13, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; l’annullamento della stessa DIA del 16 aprile 2010 atti PG 304172/2010, nonché la condanna del Comune di Milano all’adozione del negato provvedimento inibitorio sulla predetta DIA; l’accertamento, in via incidentale del diritto ad ottenere, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della l. 241/90. l’esibizione dei documenti con istanza di accesso in data 27 giugno 2011 (PG 477998/2011),

che la Camera di Consiglio per la trattazione del ricorso in materia di accesso agli atti è stata fissata per il 17 novembre 2011;

che in data 9 settembre 2011 il Comune di Milano ha invitato il ricorrente a prendere visione del fascicolo così come richiesto con l’istanza di accesso;

che in data 22 settembre 2011 l’odierno ricorrente ha preso visione del fascicolo della pratica edilizia relativa all’intervento edilizio in contestazione, estraendo copia dei documenti di proprio interesse;

che, come dal medesimo ricorrente dichiarato, tale situazione di fatto comporta il venir meno dell’interesse del sig. D.N. alla decisione del ricorso ex art. 116 c.p.a. volto ad ottenere l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 27 giugno 2011;

che permane ogni altro interesse alla decisione e in particolare all’annullamento del silenzio negativo dell’esercizio dei poteri inibitori della DIA e della stessa DIA nonché per la condanna del Comune di Milano all’adozione del negato provvedimento inibitorio della predetta DIA;

che pertanto va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente al ricorso proposto ex art. 116 comma 2^ c.p.a. incidentalmente nel giudizio in epigrafe;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente al ricorso incidentalmente proposto ex art. 116 comma 2^ c.p.a. nel giudizio in epigrafe, ferme le altre azioni che proseguono nel medesimo giudizio.

Spese del giudizio incidentale compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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