Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38308

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 2 marzo 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano del 28 novembre 2007 che aveva condannato T. F. per il delitto di falso materiale commesso da privato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando la manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla pretesa grossolanità del falso e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è chiaramente inammissibile.

2. In primo luogo perchè i motivi proposti avanti questa Corte ripropongono pedissequamente quelli già presentati avanti la Corte territoriale e da essa disattesi con motivazione logica ed ispirata ai principi enucleati dalla giurisprudenza nella materia.

3. Secondariamente perchè al Giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Nella specie la Corte di Appello ha correttamente escluso la pretesa grossolanità del falso, in considerazione dell’impossibilità di giungere ad una siffatta conclusione in assenza della necessità della richiesta d’informazioni alle competenti autorità tecnico- amministrative.

A ciò si aggiunga come, del pari, la mancata concessione delle attenuanti generiche sia stata correttamente giustificata sulla base dei numerosi, gravi e specifici precedenti dell’odierno ricorrente.

4. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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