Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 23 settembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2007), di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestatogli con riferimento al fallimento della srl Pulli & C.: fallimento che era stato dichiarato il (OMISSIS).

Deduce:

1-2) La violazione della L. Fall., artt. 66, 67 e 216, e il vizio di motivazione con riferimento alla contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Oggetto di tale condotta sarebbero stati pagamenti effettuati – per un importo complessivo di L. 6.658.000 – da clienti della società ma non versati nelle casse della fallita;

inoltre attrezzature e macchinari che risultano ceduti ad altro soggetto senza corrispettivo.

Ebbene, quanto al primo profilo, la difesa aveva richiesto nei motivi di appello di rilevare i difettosi accertamenti del curatore. Questi si era limitato a chiedere il pagamento ai debitori della società e, se è vero, che per alcuni aveva ricevuto la risposta che erano stati pagati o in contanti o a soggetti diversi dalla fallita, avrebbe dovuto quantomeno agire in revocatoria o comunque pretendere quantomeno una quietanza del P.. Sul tema nessuna risposta adeguata era stata data dalla Corte di merito.

In più la Corte aveva fatto ricorso ad un argomento del tutto inconferente come quello dell’avere , il prevenuto, ammesso di avere fatto uso degli incassi dei clienti per le proprie esigenze di vita.

Una simile iniziativa, quando non dia luogo a spese eccessive, non integra il reato di bancarotta;

3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’art. 1766 c.c., e segg., quanto alla contestazione distrazione dei macchinari.

La difesa aveva dimostrato che i beni in questione erano stati dati in deposito ad altra società posto che la fallita aveva cessato ogni attività.

Il dovere informativo del P. era stato dunque onorato mentre incombeva al custode rispondere dei beni affidatigli;

4) la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte aveva ignorato che il curatore aveva trovato scritture contabili formalmente corrette.

Ogni iniziativa assunta dal commercialista sulla modalità delle annotazioni non avrebbe potuto, del resto, essere imputata al ricorrente rispetto al quale non era configurabile neppure l’elemento psicologico del reato;

5) il vizio di motivazione sulla entità della provvisionale liquidata in favore della parte civile.

Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.

Giova premettere che non inammissibile, anche se infondato, risulta il primo motivo di ricorso – da esaminarsi in unione al secondo per analogia dei contenuti – e tale situazione comporta la rilevanza del tempo trascorso, dopo la sentenza di appello, ai fini del computo del termine prescrizionale.

La causa di estinzione del reato è maturata il (OMISSIS), in base al computo derivante dalle nuove norme introdotte con la riforma del 2005 e deve essere pertanto dichiarata con annullamento, ai soli fini penali, della sentenza di condanna.

Agli effetti civili invece la sentenza impugnata non merita censure come di seguito si illustrerà in ossequio al precetto posto dall’art. 578 c.p.p..

Ebbene, il primo ed il secondo motivo di ricorso evidenziano una presunta carenza motivazionale riguardo al rilievo che il curatore non avrebbe accertato con la dovuta sicurezza l’avvenuto effettivo pagamento, da parte dei debitori della società, delle some indicate nel capo di imputazione.

Al riguardo deve darsi atto della circostanza che tutte le considerazioni riguardanti l’attivazione delle procedure per il recupero delle somme in sede fallimentare, sono irrilevanti ai fini del decidere attenendo, peraltro, ad una fase successiva alla consumazione del reato.

Rileva invece l’accertamento della esistenza del bene appartenente al patrimonio societario, bene che non sia rinvenuto dal curatore e del quale l’amministratore della fallita non indichi una destinazione conforme agli scopi della fallita.

Orbene, la Corte di merito ha reso al riguardo, contrariamente all’assunto del ricorrente, una motivazione che risponde ai canoni della logica e della completezza, affermando che il curatore aveva compiuto i necessari accertamenti non solo acquisendo dichiarazioni scritte da parte dei debitori, circa l’avvenuto pagamento di quanto dovuto; in più la Corte di merito ha attesto che tali debitori avevano, in taluni casi, affermato di avere pagato con assegno intestato a soggetto diverso dall’amministratore della società precisando le date della estinzione del debito. Deve in conclusione ritenersi fornita una motivazione plausibile e logica circa la prova della responsabilità per il reato di bancarotta, prova che, come è noto, è di natura indiziaria e che, nella specie, la Corte ha ritenuto rafforzata anche dalle dichiarazioni parzialmente ammissive dell’amministratore.

Con riferimento a queste ultime la difesa contesta la natura confessoria sostenendo che si è trattato di ammissioni relative a spese indispensabili per le esigenze di vita del ricorrente.

Ma tale asserzione non solo è tutta versata in fatto e come tale non apprezzabile in sede di legittimità; in più essa collide con i principi in tema di bancarotta concernenti i presunti compensi degli amministratori: l’incasso delle somme della società a tale titolo deve essere, nella sede competente, dedotto dall’interessato il quale è anche tenuto a dimostrare la propria (Ndr.: testo originale non comprensibile).

Invece nella specie essa è solo enunciata nel ricorso.

Inammissibile è il terzo motivo.

La Corte di merito ha giustamente osservato che le eventuali responsabilità del depositario non rilevano ai fini della delineazione del comportamento penalmente apprezzabile dell’amministratore.

I giudici osservano che l’imputato non ha fornito giustificazione sulla ragione del trasporto dei macchinari in un magazzino esterno, trasporto seguito dalla sparizione del bene stesso.

A tale rilievo la parte oppone del tutto inammissibilmente quella che sarebbe stata la ragione di tale iniziativa (cessazione della attività della fallita) senza considerare che non può devolversi alla Cassazione l’accertamento di una questione di fatto.

Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.

Si legge in sentenza che il curatore ha giudicato la contabilità tale da non consentire la ricostruzione degli affari: e ciò per la ragione di artifici contabili che rendevano impossibile giungere alla individuazione delle effettive posizioni debitorie e creditorie.

Sul punto la difesa articola motivi generici affermando che vi sarebbe stata contabilità ufficiosa utile ai fini che interessano.

Si tratta di una allegazione che, non essendo veicolata nella forma di un vizio di motivazione ad uno specifico motivo di gravame tempestivamente denunciato, non è apprezzabile dal giudice della legittimità.

Ugualmente versate in fatto sono le considerazioni sul carattere autonomo delle iniziative artificiose del commercialista, posto che, invece, nella sentenza impugnata risulta attestato il contrario: è stato accertato cioè che il rag. B. ha dichiarato di non avere avuto la disponibilità delle note di pagamento e che quindi aveva eseguito le disposizioni del P. per sistemare la contabilità.

Infine inammissibile è l’ultimo motivo di ricorso.

Non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (Sez. 4, Sentenza n. 34791 del 23/06/2010 Ud. (dep. 27/09/2010) Rv. 248348; massime precedenti Conformi: N. 9266 del 1994 Rv. 199072, N. 6727 del 1995 Rv. 201775, N. 11984 del 1997 Rv.

209501, N. 4973 del 2000 Rv. 215770, N. 7031 del 2003 Rv. 223657, N. 36536 del 2003 Rv. 226454, N. 36760 del 2004 Rv. 230271, N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2246 del 1991 Rv.

186722).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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