Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 24-10-2011, n. 38303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione L.S. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 15 aprile 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per il reato di furto ex art. 624 bis c.p., commesso in concorso il (OMISSIS).

La vicenda aveva visto protagonista F.A. la quale distratta da una iniziativa del ricorrente, era stata – privata della propria borsa sottrattale da altro giovane immediatamente dileguatosi al pari del ricorrente.

Deduce il vizio di motivazione.

La sentenza impugnata consisterebbe in una acritica ripetizione delle argomentazioni del primo giudice, in relazione alle quali si era già sostenuto, nei motivi di appello, la inadeguatezza a sorreggere un giudizio di condanna in un processo di tipo indiziario.

In sostanza, sostiene il difensore che il comportamento tenuto ricorrente era stato volto unicamente a rassicurare la persona offesa in relazione ad un urto allo specchietto retrovisore provocato dalla propria guida e non vi era dimostrazione del fatto che il ricorrente avesse agito in concorso col ladro entrato in azione in quello stesso frangente.

Il ricorso è inammissibile.

La difesa allega un vizio di motivazione ma nella sostanza sollecita, del tutto inammissibilmente, la Corte di legittimità a sostituirsi al giudice del merito nella valutazione dei risultati di prova.

Si tratta di una richiesta che non è legittimata dall’art. 606 c.p.p., e che non trova fondamento nella lettura della sentenza di appello.

Questa ha infatti dato atto, con motivazione plausibile e completa – come tale sottratta al vaglio ulteriore della cassazione – delle ragioni per le quali il comportamento tenuto dal L., in strettissimo rapporto cronologico con quello dell’autore del furto con destrezza, doveva intendersi funzionale al raggiungimento dell’evento di impossessamento della cosa altrui. Tale valutazione ha ritenuto ulteriormente confermata dalla circostanza che, subito dopo il furto, il ricorrente si dileguerai pari di colui che aveva sottratto la borsa.

Si tratta di un argomentare sicuramente dotato di logica e che non può essere ribaltato nella sede della legittimità, dopo una "doppia conforme", in ragione del fatto, rappresentato e denunciato dalla difesa, che sarebbe possibile anche una ricostruzione alternativa.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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