Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-04-2012, n. 5713 Commercianti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Pisa, accogliendo la domanda di T.M. – iscritto alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’attività di amministrazione e gestione della società Echo-Med Service & C. s.n.c., della quale era anche socio – affermava che il ricorrente non era tenuto ad iscriversi anche alla gestione per gli esercenti l’attività commerciale, come preteso dall’INPS, ma, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, solo all’assicurazione prevista per l’attività svolta in maniera prevalente che, nella fattispecie, lo stesso Istituto previdenziale, in sede ispettiva, aveva riconosciuto essere unica e corrispondente alle funzioni proprie di amministratore della società.

L’INPS proponeva appello, lamentando, in particolare, che il Tribunale aveva ingiustamente ritenuto incompatibile la contemporanea iscrizione del ricorrente alle due gestioni previdenziali, trascurando che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 – il quale esclude l’obbligo della doppia iscrizione a gestioni previdenziali diverse – non si applica al lavoro c.d. parasubordinato.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame, osservando che l’Istituto non contestava che l’attività svolta in maniera abituale e prevalente dall’appellato fosse solamente quella di amministratore della società e tale circostanza portava a ravvisare un unico obbligo contributivo.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.Nell’unico motivo, con denuncia di violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208 e di vizio di motivazione l’INPS, premesso che risulta incontestato che il T., iscritto alla gestione separata ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 – aveva svolto, nel periodo tra maggio 2001 e maggio 2004, attività lavorativa all’interno della società in maniera abituale e prevalente, assume che, in relazione a tale aggiuntiva attività, l’odierno intimato era obbligato ad iscriversi anche alla gestione commercianti, sussistendo piena compatibilità tra più iscrizioni in presenza dell’espletamento di attività lavorative diverse.

2. Osserva la Corte che il motivo di ricorso non è pertinente rispetto al decisum.

3. Come esposto in narrativa la Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che il T. aveva svolto in maniera abituale, come unica attività, quella di amministratore della società Echo-Med Service e C s.n.c. della quale era socio e, conseguentemente, era obbligato ad iscriversi soltanto alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. 4. L’INPS, anzichè censurare un tale accertamento di fatto sotto il profilo della mancata considerazione delle risultanze di causa, da per incontestato ciò che si doveva dimostrare, ossia la circostanza che il T. svolgeva contemporaneamente (almeno nel periodo indicato in ricorso) anche attività lavorativa all’interno della società, senza, pertanto, preoccuparsi fornire – attraverso il richiamo di coerenti dati probatori – alcuna indicazione utile a supportare la tesi relativa all’effettività di tale svolgimento.

5. Ne consegue che non rileva la questione in diritto posta dall’Istituto, questa presupponendo già raggiunta la prova dell’esercizio contemporaneo di due diverse attività autonome, soggette all’obbligo assicurativo in distinte gestioni.

6. Il ricorso va, quindi, rigettato.

7. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, in difetto di qualunque attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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