Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 24-10-2011, n. 38301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.M. è stato condannato dal giudice di pace di Cuneo alla pena di Euro novecento di multa per aver offeso l’onore e il decoro del maresciallo dei carabinieri N.L. e del carabiniere I.L.. Contro la predetta sentenza presenta ricorso per cassazione il signor G.M., evidenziando 4 motivi di censura:

1. con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 649 c.p.p.. Sostiene il ricorrente di essere già stato giudicato per i medesimi fatti con sentenza n. 167-08 del gip presso il tribunale di Cuneo; in particolare, il fatto oggi contestato sarebbe assorbito nel reato di cui all’art. 337 c.p., oggetto della richiamata sentenza;

2. con il secondo motivo si deduce carenza della motivazione in relazione alla attendibilità dei testi, motivando che sono attendibili esclusivamente sulla base del fatto che sono appartenenti all’arma dei carabinieri;

3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

4. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis c.p., per non avere il giudice di pace limitato la pena nel minimo edittale, tenendo conto delle circostanze del fatto e della giovane età dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; i motivi numero tre e numero quattro possono essere trattati congiuntamente, dal momento che entrambi attengono a questioni di merito non suscettibili di censura in questa sede, se correttamente motivate. Il giudice di pace di Cuneo ha dato succintamente conto dei motivi per cui non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche e dei criteri di determinazione della pena, irrogata comunque in misura non elevata, nonostante i precedenti penali.

Quanto al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l’infondatezza, in quanto non vi è coincidenza tra gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di ingiuria, poichè il primo richiede la violenza o la minaccia, mentre il secondo consiste nell’offesa arrecata ad una persona. L’ingiuria, dunque, non costituisce elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 337 c.p.. Con riferimento alla sentenza di applicazione pena del GIP presso il tribunale di Cuneo, infatti, non viene riportata la stessa frase contenuta nell’odierno capo di imputazione; per la contestazione dell’art. 337 c.p., si fa leva sulla parte delle dichiarazioni dell’imputato in cui si minacciano i carabinieri dicendo: "Carabinieri bastardi di merda, vi rompo il culo", mentre nel caso oggi all’esame di questa Corte il ricorrente risponde per aver insultato i Carabinieri, attribuendo loro i seguenti epiteti:

"teste di cazzo, bastardi di merda, brutti coglioni". E’ evidente, dunque, la diversità delle due ipotesi contestate.

Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso, per asserita mancata motivazione in ordine all’attendibilità dei testi, trattasi di censura palesemente infondata non solo perchè la deposizione della persona offesa è di per sè sufficiente a fondare una sentenza di condanna, ma anche perchè nel caso in esame le deposizioni delle persone offese sono state confermate da un testimone oculare (brigadiere D.P.). Quanto al lamentato sillogismo carabinieri – attendibilità, si deve rilevare che nel caso in esame non vi erano motivi per dubitare dell’attendibilità dei testi, dal momento che non risultano elementi istruttori di segno contrario o comunque idonei ad inficiare o a dubitare delle deposizioni testimoniali, nè lo stesso imputato risulta, tramite il suo difensore, aver contestato la sussistenza del fatto, avendo concluso chiedendo il mantenimento della pena entro i minimi, previa concessione delle attenuanti generiche.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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