T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2865

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per inesistenza del rapporto di lavoro e mancata disponibilità di redditi per garantire il proprio mantenimento in Italia.

Nell’unico motivo di ricorso si denuncia innanzitutto la carenza di istruttoria poiché le verifiche sulla sede della ditta sarebbero state compiute prima dell’allegazione della documentazione da parte del ricorrente che aveva segnalato la modifica dell’indirizzo.

Inoltre la produzione delle buste paga e di un estratto contributivo dimostravano il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17.1.2011 veniva accolta l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di merito la difesa erariale comunicava che a carico del ricorrente era emersa una condanna già confermata in appello per un reato in materia di stupefacenti.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Il nuovo elemento emerso fa venire meno la positiva valutazione che in sede cautelare era stata espressa circa la esistenza di un valido rapporto di lavoro poiché di per sé sola sufficiente a legittimare un diniego di rinnovo.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Tenuto conto che la motivazione del provvedimento era illegittima e soltanto l’emergere della nuova circostanza rende inutile l’annullamento non potendo l’amministrazione determinarsi diversamente in presenza di condanna per reato ostativo alla concessione del permesso di soggiorno, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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