T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2864 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stata rigettata la sua richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore di SAIFI Hamid perché in virtù di accertamenti della Questura la stessa non era collegata all’esistenza di un reale rapporto di lavoro.

I due motivi del ricorso riguardavano il primo la carenza di motivazione non essendo specificate le ragioni per cui la domanda sarebbe stata considerata fittizia ed il secondo l’omissione dell’avviso ex art. 10 bis L. 241\90.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23.11.2010 l’istanza cautelare veniva dichiarata improcedibile per mancanza dell’istanza di fissazione.

Il ricorso non è fondato.

La Questura di Pavia ha specificato che gli accertamenti da lei effettuati hanno portato alla denuncia di alcune persone tra cui il ricorrente per essersi prestate dietro pagamento a presentare compiacenti dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare in favore di alcuni extracomunitari.

Gli elementi sarebbero stati forniti dalle dichiarazioni confessorie di uno degli autori del reato e l’indagine tuttora è pendente.

A fronte di tali circostanze il ricorrente non ha offerto elementi da cui dedurre che il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario si era realmente instaurato.

Non si ravvisa pertanto il difetto di motivazione non potendo la Prefettura riferire nei dettagli elementi coperti dal segreto investigativo, mentre per quanto attiene all’omesso preavviso di rigetto la sua mancanza non rende annullabile l’atto stante la sua natura vincolata a fronte della mancanza dei presupposti ex lege per il suo accoglimento ai sensi dell’art. 21 octies,comma 2, L. 241\90.

Le spese possono essere compensate in virtù della mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale da parte della Prefettura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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