T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2863

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovuto all’esistenza di una sentenza di condanna per reato ritenuto ostativo.

A tal fine faceva presente di aver ottenuto il primo permesso di soggirono in data 4.3.1996 in conseguenza della sanatoria del 1995 e di aver ottenuto i rinnovi fino al 2006 fin quando all’esito di un procedimento durato oltre tre anni veniva adottato il provvedimento oggetto del presente ricorso.

Il ricorrente faceva presente di aver ottenuto il ricongiungimento familiare con la moglie e i due figli già nel 1999 tanto è vero che gli stessi hanno sempre frequentato le scuole in Italia.

Nell’unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 4 L. 189\2002 che ha modificato l’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 e dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 dal momento che non si possono far rientrare nel campo di applicazione del nuovo testo dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 che ha sostituito il giudizio di pericolosità in concreto con una valutazione ex lege di pericolosità a seguito di condanna anche non definitiva per una serie di reati indicati dalla norma, i reati commessi prima dell’entrata in vigore della modifica restrittiva.

Inoltre secondo il disposto dell’art. 5,comma 5, per i soggetti che hanno effettuato il ricongiungimento familiare il giudizio di pericolosità deve comunque essere operato in concreto tenendo conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ".

Nel caso di specie il reato per cui il ricorrente è stato condannato in primo grado riguarda condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commesse fino all’agosto 2002 ed il ricorrente come sopra ricordato ha conseguito il ricongiungimento familiare con la moglie e i due figli nel febbraio 1999.

Inoltre il provvedimento riportava anche l’esistenza di una denuncia per ricettazione per la quale è incorso il processo presso il Tribunale di Monza senza che vi sia stata una pronuncia di condanna e pertanto tale fatto non poteva avere riflessi circa il giudizio di pericolosità sociale.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Presidente della sezione con decreto inaudita altera parte del 18.6.2010 concedeva in via provvisoria la sospensione dell’efficacia del provvedimento, con decisione confermata dall’ordinanza cautelare assunta alla camera di consiglio del 22.6.2010.

Il ricorso merita accoglimento.

La giurisprudenza è unanime nell’affermare che l’effetto ostativo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno prodotto dall’esistenza di condanne per i reati indicati al terzo comma dell’art. 4 T.U. Imm., non si verifica laddove le condanne in questione riguardino reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina modificativa del precedente disposto dell’art. 4 che è avvenuta il 10.9.2002 (si veda ex multis Consiglio di Stato 1894\2010 e 2239\2010).

Inoltre laddove colui che chiede il rinnovo del permesso abbia ottenuto ilo ricongiungimento familiare il giudizio sulla pericolosità non potrà essere presunto anche in caso di condanna per i reati qualificati come ostativi dal legislatore, ma dovrà tenere conto dei parametri indicati dall’art. 5,comma5, T.U. Imm. sopra riportati.

Il riferimento all’esistenza di un processo pendente per ricettazione non appare come significativo mancando una sentenza che accerti la responsabilità e comunque non trattandosi di reato ostativo.

Il provvedimento merita di essere annullato poiché l’amministrazione formuli un nuovo giudizio sulla pericolosità in concreto che tenga conto di tutti i fattori che la legge chiede di valutare.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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