Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 11-04-2012, n. 5708 Revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che con atto depositato in data 14/11/2011 nella cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, la dr.ssa P.P.S. ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza n. 10867 del 2011, con cui queste Sezioni Unite avevano rigettato il ricorso da lei proposto per la cassazione della sentenza n. 155/2010, con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura l’aveva ritenuta responsabile della incolpazione ascritta, infliggendole la sanzione della censura;

che il ricorso non è stato notificato nè al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, nè al Ministro della Giustizia;

che quest’ultimo non ha svolto attività difensiva, mentre il primo è intervenuto in udienza concludendo per la dichiarazione d’improponibilità del ricorso;

che a questo proposito giova rammentare che il rinvio alle forme ed ai termini del codice di procedura penale è stato effettuato dal D.Lgs n. 109 del 2006, soltanto con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti della Sezione Disciplinare, per cui non vale per le impugnazioni delle sentenze o delle ordinanze delle Sezioni Unite, in ordine alle quali vigono, in difetto di specifiche norme in contrario, le comuni disposizioni del codice di procedura civile;

che nell’affrontare una fattispecie analoga alla presente in epoca largamente anteriore al deposito dell’impugnazione di cui si discute, queste Sezioni Unite hanno dichiarato l’improponibilità, contro le proprie sentenze, del ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen., escludendone nel caso concreto anche la convertibilità in ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., perchè il magistrato ricorrente non aveva provveduto, come la dr.ssa P., a notificarlo ad alcuna delle controparti (C. Cass. n. 24305 del 2010, in ItalGiure Web – Civile – con il numero 615602 Rv);

che trattandosi di principio conoscibile dall’interessata e pienamente condiviso dal Collegio, va pertanto dichiarata la improponibilità del ricorso proposto dalla dr.ssa P.;

che non occorre provvedere sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro della Giustizia e la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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