T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2861

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui gli era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di redditi sufficienti a garantire il suo mantenimento in Italia.

Nell’unico motivo di diritto faceva presente di aver lavorato dal 2003 al 2008 come muratore presso la s.r.l. T. e di essersi affidato al suo amministratore in qualità di ragioniere per espletare tutte le incombenze fiscali e previdenziali.

Solo dopo la cessazione del rapporto il ricorrente si era accorto che mai erano stati versati i contributi previdenziali.

Faceva altresì presente di aver aperto una propria attività individuale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 19.10.2010 veniva respinta l’istanza di sospensione.

Il ricorso non è fondato.

Non possono che ripetersi le stesse argomentazioni con cui è stata rigettata l’istanza cautelare.

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova di disporre di un lavoro o comunque di redditi sufficienti a garantire il suo mantenimento in Italia.

La circostanza di aver aperto una ditta individuale, di per sé non risolutiva in mancanza della produzione di adeguati redditi non è stata neanche provata.

Tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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