Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 11-04-2012, n. 5707 Concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che B.S.L., proprietaria di un’abitazione con giardino sul lago (OMISSIS), ha chiesto l’ulteriore rinnovo della concessione per l’utilizzazione di un’adiacente area demaniale adibita da circa 50 anni a scivolo di alaggio costituito da binari per la messa in acqua di una piccola imbarcazione;

che con determinazione del Direttore in data 30/6/2009, il Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro ha rilevato che il predetto scivolo rappresentava "un elemento di intrusione" ed ha, pertanto, rigettato l’istanza con ordine di demolizione dei manufatti entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;

che la B. l’ha impugnato davanti al TSAP per mancanza di adeguata motivazione nonchè per eccesso di potere, contradditorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento, in quanto appena due anni prima il Consorzio aveva autorizzato la costruzione di un invasivo molo in muratura senza preoccuparsi minimamente di quell’impatto ambientale in nome del quale le aveva poi negato il rinnovo, considerando come superfetazioni delle opere che si trovavano già in loco da lungo tempo e non comportavano, in realtà, nessun apprezzabile "intrusione" anche perchè destinate a rimanere sommerse per larga parte dell’anno;

che alla luce di quanto sopra nonchè del fatto che malgrado il diniego del rinnovo il Consorzio aveva ugualmente continuato a chiederle il pagamento de canone di concessione, la B. ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato che, però, è stato ritenuto legittimo dal TSAP in considerazione della "natura obbligatoria e vincolante dei pareri (ribaditi pure dalla conferenza dei servizi 11 giugno 2009) cui il Consorzio resistente a(veva) dovuto conformarsi", – della "motivazione comunque (fornita) in rapporto all’impatto ambientale provocato dalla struttura" (che, peraltro, avrebbe potuto essere mitigato con il proposto arretramento dell’impianto mediante sbancamento interno alla proprietà privata ed assestamento dei binari sull’arenile)";

– della impossibilità di riconoscere valore ostativo ai "precedenti atti di rinnovo susseguitisi nel tempo, trattandosi di fattispecie sempre riesaminabile.. e diversamente valutabile";

– della insindacabilità della "scelta di merito nella qualificazione degli scivoli di alaggio alla stregua di superfetazioni" e – della ragionevolezza della richiesta di pagamento del canone, pienamente "giustificata dal protrarsi dell’occupazione abusiva "dell’area;

che la B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo, illustrato con successiva memoria, eccesso di potere e carenza assoluta di motivazione ex art. 111 Cost., perchè non si capiva come potevano bavere inciso i pareri espressi da enti terzi" (che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere ritenuti anch’essi illegittimi perchè lo scivolo non aveva determinato nessuna compromissione del paesaggio), nè risultavano le ragioni per le quali un’opera già esistente da mezzo secolo poteva divenire all’improvviso incompatibile con l’ambiente od essere considerata come una superfetazione impeditiva del rinnovo della concessione che, comunque, era stata, in seguito, tacitamente assentita dal Consorzio attraverso la richiesta di pagamento del canone;

che il Consorzio ha resistito con controricorso, con il quale ha concluso per il rigetto della impugnazione;

che quest’ultima appare effettivamente infondata, in quanto dopo aver chiaramente spiegato che l’incidenza dei pareri (della Provincia e della Soprintendenza) era derivata dalla loro natura obbligatoria e vincolante, il TSAP è passato ad esaminare le obiezioni svolte dalla ricorrente con riferimento al comportamento precedente e successivo del Consorzio, sottolineando al riguardo che i vecchi rinnovi non impedivano una rimeditazione della questione e che la richiesta di pagamento non poteva essere apprezzata come il frutto di un tacito ripensamento, ma come la semplice conseguenza dell’abusiva prosecuzione della utilizzazione dell’area demaniale;

che trattandosi di una valutazione di merito immune da vizi logici e giuridici, il ricorso della B. dev’essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 2.200,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta il ricorso e condanna B.S.L. al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in complessivi Euro 2.200,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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