Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 24-10-2011, n. 38297

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.F. è stata condannata dal giudice di pace di Pescina alla pena di Euro 600 di multa ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa per il reato di cui all’art. 594 c.p., per avere offeso il decoro di T.A. chiamandolo "SCIOCCARELLINO".

Fatto commesso in Pescina il 16 marzo 2008.

Il tribunale di Avezzano, quale giudice dell’appello, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

Contro la predetta sentenza presenta ricorso per cassazione la D. S. evidenziando i seguenti motivi:

1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 526, art. 546, lett. e), per avere il tribunale fornito una ricostruzione dei fatti del tutto disancorata dalle risultanze processuali. Osserva la ricorrente di non aver avuto alcuna intenzione di ingiuriare il T., altrimenti avrebbe utilizzato termini più offensivi e avrebbe scelto il momento in cui la vittima era sola;

2. ritiene poi la ricorrente che la parola "scioccarellino" sia inidonea a ledere l’onore e il decoro di chicchessia;

3. infine la ricorrente si duole che sia stata rigettata l’istanza di ammissione delle testimonianze di M. e T.V. ex art. 507 c.p.p., in quanto, a detta della ricorrente, sussistevano tutti i requisiti e i presupposti di legge per ammettere tale richiesta e cioè sia la rilevanza, sia la necessità.

In via estremamente subordinata la ricorrente ha invocato una modifica del provvedimento relativamente agli importi posti a carico dell’imputata a titolo di risarcimento dei danni.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; quanto al primo motivo, sia sufficiente rilevare che nel controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune;

l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847).

Dunque non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio; le osservazioni della ricorrenti non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede. In ordine al secondo motivo di ricorso, lo stesso sarebbe da considerare inammissibile per mancata indicazione specifica del vizio, ex art. 606 c.p.p.; presume questa Corte che la ricorrente abbia voluto allegare l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 594 c.p., laddove la Corte ha ritenuto offensiva del decoro l’espressione "scioccarellino". Ma detto vizio non sussiste affatto; la potenzialità offensiva di una determinata espressione non può essere valutata in astratto, ma deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione alle modalità del fatto ed a tutte le circostanze che lo caratterizzano.

Se l’epiteto in questione appare astrattamente di debole portata offensiva, deve però rilevarsi come nel contesto dei fatti esso fu idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona, tanto più in quanto diretto verso un minore di età e in presenza dei suoli coetanei; di tutto ciò dà adeguata e specifica motivazione il giudice di appello e si tratta di una valutazione di merito che è sottratta al controllo di questa Corte, in quanto correttamente motivata.

Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, trattasi di censura palesemente inammissibile in quanto generica, senza contare che anche sotto tale profilo il tribunale di Avezzano ha dato adeguata motivazione sul punto (cfr. pag. 5 della sentenza).

La richiesta modifica del provvedimento relativamente agli importi posti a carico dell’imputata a titolo di risarcimento dei danni è anch’essa palesemente inammissibile, trattandosi di valutazione discrezionale riservata ai giudici del merito.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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