Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 11-04-2012, n. 5704 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Tor di Valle Costruzioni spa impugnò innanzi al TAR il provvedimento con il quale era stata esclusa dalla gara indetta dall’Amministrazione Provinciale di Benevento per la costruzione di un’opera pubblica. Il giudice amministrativo dichiarò illegittimo il provvedimento con decisione poi confermata dal Consiglio di Stato.

Successivamente, la società citò innanzi al giudice ordinario l’Amministrazione Provinciale per il risarcimento del danno. Il primo giudice respinse la domanda, che fu invece accolta dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza che ora l’Amministrazione impugna per cassazione attraverso cinque motivi. Resiste con controricorso la società.

Motivi della decisione

Il primo motivo sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è inammissibile in ragione del principio secondo cui: allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (tra le varie, cfr. Cass. sez. un. 28 gennaio 2011, n. 2067). Nella specie, l’Amministrazione non ha proposto, in punto di giurisdizione, appello incidentale condizionato avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda della società. Sicchè, in ordine alla giurisdizione s’è formato il giudicato che impedisce la proposizione della questione in sede di legittimità.

Il secondo motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 2043 c.c., sostenendo che essa si fonderebbe sulle argomentazioni della sentenza amministrativa, senza procedere all’autonoma valutazione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, non indicherebbe la posizione giuridica collocata in capo alla società, nè accerterebbe l’esistenza di un danno risarcibile a titolo di perdita di chance.

Il terzo motivo sostiene che il giudice d’appello avrebbe fatto illegittimamente ricorso al potere equitativo nella liquidazione dei danni, mancando agli atti la documentazione concernente le spese per la progettazione e la partecipazione alla gara.

Il quarto motivo censura la sentenza per non essersi pronunciata in ordine allo specifico motivo d’appello dell’Amministrazione, che chiedeva farsi corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Il quinto motivo lamenta che il giudice, utilizzando il potere concessogli dall’art. 1226 c.c., non abbia esposto le ragioni sottostanti alla liquidazione del danno.

I motivi dal secondo al quinto, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La sentenza impugnata non incorre in violazione di legge, nè è affetta dal vizio della motivazione. Essa, infatti, verifica la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito attraverso l’accertamento già svolto dal giudice amministrativo intorno alla violazione, da parte dell’amministrazione appaltante, della parità dei concorrenti ed alla conseguente produzione del danno ingiusto subito dalla società concorrente.

Quanto al ricorso alla liquidazione equitativa del danno, essa è legittimamente giustificata dal fatto: che la mancata aggiudicazione di una gara d’appalto rappresenta un’evenienza del tutto ordinaria rientrante nel campo del rischio d’impresa; che si tratta di un danno d’incerto ammontare; che la perdita definitiva della possibilità di aggiudicazione dell’appalto conseguente a provvedimento illegittimo ha indubbia valenza patrimoniale, pur non potendosi commisurare ai vantaggi che la concorrente avrebbe potuto conseguire con la stipulazione e l’esecuzione del contratto. Quanto al quantum concretamente liquidato, la sentenza fa riferimento alle spese inutilmente sostenute dalla società per la progettazione e per la partecipazione alla gara.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il diverso esito dei giudizi di merito consiglia l’intera compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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