Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 24-10-2011, n. 38295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.B. è stata condannata dal tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in esito al giudizio abbreviato, alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 200 di multa per due episodi di furto con destrezza commessi in Cesano Maderno il 4 marzo 2005.

La corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

Contro la predetta sentenza presenta ricorso per cassazione M. B. con un unico motivo di censura. Ritiene l’imputata che non sia configurabile nel caso in esame l’aggravante del furto con destrezza, il quale presuppone la persistente sorveglianza della persona offesa sul bene oggetto di furto (nel caso di specie, secondo la difesa, le persone offese avevano lasciato incustodite le borsette, dalle quali la M. aveva sottratto i portafogli).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; vale la pena preliminarmente rilevare che doglianza analoga a quella oggetto di ricorso per cassazione era stata sollevata con il ricorso in appello e che la corte di Milano ha dato ampia motivazione sul punto (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza).

Senza entrare nel merito delle valutazioni giuridiche compiute dalla ricorrente, in ordine alla necessarietà, per l’applicazione dell’aggravante in questione, della vigilanza della persona offesa, si rileva che la corte del merito, con valutazione insindacabile in questa sede, in quanto correttamente motivata, ha ritenuto che detta vigilanza fosse nel caso concreto sussistente, avendo entrambe le persone offese lasciato le proprie borsette su poltrone dello stesso locale in cui esse si trovavano, senza averle affatto abbandonate.

Sulla base di questa valutazione in fatto, che non può essere censurata in questa sede, e che pertanto sarebbe di per sè sufficiente a fare cadere tutta la struttura argomentativa contenuta nel ricorso per cassazione, la corte del merito ha ritenuto – adeguatamente motivando – che l’imputata si sia appropriata dei portafogli delle persone offese con una condotta di particolare sveltezza e abilità, tale da superare il controllo che le persone offese (nonchè le titolari degli esercizi) mantenevano sulle loro borse. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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