Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 11-04-2012, n. 5703 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Molise, ha condannato il G. al pagamento di una somma di danaro in favore del Ministero delle Politiche Agricole per avere, quale legale rappresentante della Motopesca Consorzio Cooperativo della Pesca s.r.l. di Termoli, causato il danno erariale consistito in un ingiustificato esborso di risorse pubbliche mediante falsificazione di fatturazioni e scritture contabili e, dunque, nell’indebita percezione di finanziamenti pubblici per la realizzazione di vasche off shore di stabilizzazione ittica.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale, parzialmente pronunziando sull’appello del G., ha respinto l’eccezione d’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice contabile, ha respinto l’eccezione dell’appellante di difetto di legittimazione passiva, ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione contabile ed ha disposto gli incombenti istruttori. li. Propone ricorso per cassazione il G. attraverso due motivi. Risponde con controricorso il Procuratore Generale della Corte dei conti. Il G. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità dei ricorso, proposta dal P.G. presso la Corte dei conti sul presupposto che la sentenza impugnata, nell’affermare la giurisdizione della Corte dei conti, non avrebbe definito neppure parzialmente il merito.

Ricorrerebbe, dunque, il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 3 (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, a norma del quale "Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio".

Per delibare l’eccezione occorre, dunque, accertare se la sentenza impugnata abbia o meno definito parzialmente il giudizio.

Essa, nel capo 1, ha deciso in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, respingendola. Nel capo 2 ha respinto l’eccezione con la quale il G. sosteneva la carenza della propria legittimazione passiva nell’azione esercitata, sul presupposto che unica legittimata sarebbe stata la società (e non lui, quale legale rappresentante della stessa). Nel capo 3 ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità.

In tema di ricorso per cassazione, la disposizione del terzo comma dell’art. 360 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (a norma del quale "non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio") fa riferimento alle ipotesi di cui all’art. 279 c.p.c., comma 2 (a norma del quale "il collegio pronuncia sentenza:… 4) quando, decidendo alcune questioni di cui ai numeri 1), 2) e 3), non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa"). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, decidendo di questioni pregiudiziali e preliminari di merito (nella specie, sulla giurisdizione, sulla legittimazione passiva e sulla prescrizione), astrattamente idonee a definire il giudizio ai sensi dell’art. 279, comma 2, disponga la prosecuzione del giudizio di merito (cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2012, n. 2575).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, stante il carattere di parte meramente formale del P.G. della Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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