T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2856 Assunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ditta ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui era stata rigettata la richiesta di assunzione di un lavoratore straniero per assenza di requisiti economici.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia l’eccesso di potere per carenza di istruttoria dal momento che la Direzione Provinciale del Lavoro non aveva voluto tener conto della richiesta di integrazione documentale e non aveva accolto la richiesta del legale della ditta di avere un incontro presso i suoi uffici.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.9.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

La ditta non ha fornito alcun elemento per contrastare il giudizio espresso nel parere della Direzione Provinciale del Lavoro fondato sull’insufficienza reddituale anzi la dichiarazione IVA prodotta dall’amministrazione rileva che il volume di affari del 2007 è stato pari a 41.000 euro da cui ragionevolmente si può ricavare un reddito appena sufficiente per garantire il mantenimento del titolare non certo per assumere un dipendente.

La motivazione del provvedimento pertanto è esente da censure e non vi sono i presupposti per il richiesto annullamento.

Per ragioni di congruità concreta si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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