T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2855 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui era stata rigettata la richiesta per assenza dei requisiti economici da parte del datore di lavoro.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 20 D.lgs. 286\98, degli artt. e e 10 L. 241\90, dell’art. 30 bis DPR 394\99 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatto e dei presupposti, contraddittorietà oltre che violazione di circolare.

Veniva evidenziata una carenza circa il criterio adottato per valutare la capacità economica del datore di lavoro di sostenere adeguatamente il costo del nuovo dipendente, dal momento che il datore di lavoro aveva integrato la domanda con documentazione che attestava un aumento della vendita dei prodotti commercializzati.

Il provvedimento si limita invece a prendere atto del parere della Direzione provinciale del Lavoro senza tener conto dell’autocertificazione della ditta.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

La valutazione negativa proveniente dalla Direzione provinciale del Lavoro di Pavia è correttamente motivata sulla base dell’assenza di reddito d’esercizio; dalla documentazione inviata dall’amministrazione in prossimità dell’udienza di merito si è potuto accertare che l’inesistenza di redditi si è verificata anche negli anni successivi a quello valutato in occasione della richiesta della Prefettura.

La motivazione del provvedimento pertanto è esente da censure e non vi sono i presupposti per il richiesto annullamento.

Per ragioni di congruità concreta si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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