T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2854

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stata negata la regolarizzazione ai sensi della sanatoria di cui al D.L. 195/2002 perché dalle indagini effettuate dalla polizia era emerso che non era mai esistito il rapporto di lavoro da regolarizzare.

Il primo dei tre motivi di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1,comma 9, D.L. 195/2002 in quanto in realtà il ricorrente aveva lavorato con l’impresa indicata nella domanda ed era stato licenziato verbalmente in data 25.11.2002 con successiva impugnazione dello stesso in data 24.3.2004 inviata ad indirizzo presso cui il datore di lavoro era risultato sconosciuto.

Aggiungeva altresì che il rigetto della domanda di emersione doveva derivare da una pronuncia di condanna da parte dell’autorità giudiziaria non bastando dei semplici sospetti circa la falsità della domanda.

Il secondo motivo censura la carenza di contraddittorio procedimentale.

Il terzo motivo eccepisce la carenza di motivazione per non essere stato richiamato quale fosse stato l’accertamento della polizia circa l’inesistenza del rapporto di lavoro.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva rigettata l’istanza di sospensione sollevandosi oltretutto perplessità circa la tempestività di un ricorso presentato nel 2008 avverso un provvedimento del 2004 che risultava notificato via posta.

Il ricorso è infondato nel merito e ciò consente di non affrontare la questione relativa alla probabile tardività del ricorso.

L’art. 1,comma1, C D.L. 195/2002 così recita: "Chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell’ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione é presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali".

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro che fosse precedente alla data di entrata in vigore del decreto di almeno tre mesi anzi dalle buste paga presentate risulta che la data di assunzione risale al 10.9.2002.

Non può condividersi l’affermazione circa la necessità di una sentenza di condanna per poter affermare l’inesistenza delle condizioni per l’applicazione della sanatoria, potendo l’amministrazione disporre di autonomi accertamenti.

Si veda sul punto quanto affermato dal TAR Umbria nella sentenza 173/2007: "Poiché è la prestazione lavorativa dello straniero ad integrare il presupposto della regolarizzazione, non vi è necessità che la falsità o inattendibilità della dichiarazione di emersione del datore di lavoro venga accertata con sentenza. Tale conclusione può essere il frutto di una valutazione in via amministrativa, purché adeguatamente motivata e supportata da riscontri oggettivi.".

A fronte di accertamenti come quelli esperiti dalla Questura di Varese il provvedimento assunto è connotato dal carattere di vincolatività poiché l’esistenza di un regolare rapporto di lavoro è uno dei requisiti per l’accoglimento della domanda cosicché non rilevano ai sensi dell’art. 21 octies,comma 2, L. 241\90 eventuali vizi procedimentali.

Il ricorso va, di conseguenza respinto.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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