Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 11-04-2012, n. 5699 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.M. propone ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, domandando la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Espone che con ricorso a TAR Lazio aveva convenuto in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ottenere la declaratoria dell’illegittimità della omessa convocazione alle prove del percorso di riqualificazione a 71 posti di direttore amministrativo contabile nei ruoli dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, bandito con decreto 4 aprile 2001, per il passaggio dalla posizione economica C1 alla posizione economica C2 e di tutti gli atti conseguenti.

Con sentenza n. 6188 del 2004 il TAR Lazio aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Il Tribunale di Roma successivamente adito, dopo aver accolto la domanda cautelare proposta della T. (che era stata quindi ammessa alla prova finale della procedura di riqualificazione, ai fini della formazione della corrispondente graduatoria definitiva), decidendo nel merito aveva dichiarato anche esso il proprio difetto di giurisdizione.

Tutto ciò premesso la ricorrente deduce che la controversia ha ad oggetto la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione sopra indicata rispetto ad una procedura concorsuale interna, riservata ai soli dipendenti dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, finalizzata alla realizzazione di una progressione orizzontale del profilo economico nell’ambito dell’area C; che trattandosi di controversia attinente a un concorso interno concernente il passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della medesima area, essa rientra nella cognizione del giudice ordinario.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha svolto alcuna attività processuale. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il presente conflitto di giurisdizione deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

2. La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte (cfr., ad esempio, Cass. SS.UU. 3 marzo 2010 n. 5024; Cass. SS.UU. 30 ottobre 2008 n. 26016) è costante nel ritenere che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione (alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedure aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali "interni", destinati, cioè, a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

3. Secondo la stessa giurisprudenza rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale (per la cui definizione occorre rivolgersi alla classificazione del contratto collettivo applicabile al rapporto), con la precisazione che tali progressioni interne sono affidate a procedure poste in essere dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche superiori (in tal senso cfr., altresì, Cass. 7 luglio 2009 n.15844).

4. Nelle specie, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi pacificamente, come risulta dalle sentenze di merito che hanno dichiarato il difetto di giurisdizione, di controversia relativa alla correttezza di una procedura di selezione, riservata ai soli dipendenti interni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con qualifica C1 per il passaggio alla qualifica C2 collocata, in base alla contrattazione collettiva, all’interno della stessa area C. In senso conforme, con riferimento a fattispecie analoga cfr. Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008 n. 26295. 5. Ha errato pertanto il Tribunale di Roma che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia sul rilievo che alle posizioni economiche C1 e C2 corrispondono diverse mansioni e livelli di responsabilità crescenti.

6. La sentenza del Tribunale deve essere in definitiva cassata e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente rimessione della causa allo stesso giudice che provvedere anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza del Tribunale di Roma e rimette le parti dinanzi allo stesso giudice anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2012

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