T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe che era stato emesso dalla Questura di Milano poiché risultava che lo stesso aveva falsamente dichiarato di aver smarrito la carta di soggiorno mentre la stessa era stata restituita in precedenza al Consolato italiano in Casablanca dopo che il cittadino marocchino era rientrato nel suo paese di origina.

Il primo dei due motivi di ricorso ritiene vi sia stata la violazione dell’art. 13,comma 4, DPR 394\99 e dell’art. 3 L. 241\90 poichè quella che la Questura ha interpretato come una richiesta di duplicato prendendo spunto dalla dizione contenuta nel modulo prestampato doveva invece intendersi come la revoca della precedente rinuncia come è stato chiarito con una successiva missiva del ricorrente.

Deve considerarsi illegittima la ritenuta inammissibilità di un’istanza di revoca della rinuncia poiché ciò non è prevista da nessuna norma e non può essere portato a sostegno di tale tesi il disposto dell’art. 13,comma 4, DPR 394\99 che prevede il venir meno del diritto al soggiorno laddove lo straniero permanga nel paese di origine per un tempo superiore alla metà della validità del permesso di soggiorno, fatta salva la sussistenza di gravi e comprovati motivi.

Il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt, 4,comma 3, e 5,comma 5, D.lgs. 286\98 oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto non si era tenuto conto del fatto che il nucleo familiare del ricorrente risiede stabilmente in un alloggio condotto in locazione di proprietà dello IACP di Milano e che egli svolge regolare attività di lavoro subordinato che unitamente al reddito della moglie gli consente di mantenere la famiglia come dovrebbe essere noto all’amministrazione dal momento che lo stesso ha ottenuto un permesso ex art. 31 D.lgs. 286\98 per motivi di famiglia.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 8.7.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non può essere accolto.

Il ricorrente al momento in cui aveva deciso di rientrare nel paese di origine ha formalmente rinunciato al titolo che lo abilitava al soggiorno in Italia restituendolo all’autorità italiana presente nel suo paese.

Non è pertinente il richiamo all’art. 13,comma 4, DPR 394\99 poiché la norma regola il caso in cui non si provvede al rinnovo del permesso di soggiorno poiché vi è stata un’ingiustificata assenza dal territorio nazionale per un periodo almeno pari alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno.

Non coglie il nocciolo del problema neanche il riferimento alla possibilità della revoca della rinuncia, poiché nel momento in cui il ricorrente fa venir meno il titolo che legittima la sua permanenza in Italia laddove voglia tornare a risiedere nel nostro paese dovrà utilizzare gli strumenti previsti per un nuovo ingresso nel territorio nazionale.

Nel caso di specie il ricorrente ha potuto nuovamente fare ingresso nel nostro paese poiché la sua famiglia era tuttora residente in Italia con un permesso ex art. 31 T.U. Imm., permesso che nel tempo potrà essere convertito in permesso per svolgimento lavoro subordinato.

Non può invece farsi rivivere un titolo cui il ricorrente ha espressamente rinunciato con conseguente azzeramento dei presupposti sulla cui base era stato rilasciato.

Il ricorso va, pertanto, respinto con conferma del provvedimento impugnato.

Vista la particolarità della vicenda è giusto procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *