T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2851

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico che la Questura di Milano aveva adottato dopo che la Commissione Territoriale per lo status di rifugiato gli aveva negato il riconoscimento dell’asilo politico.

I motivi di ricorso si rifacevano all’illegittimità derivata del provvedimento rispetto alla decisione della Commissione che era stata impugnata innanzi al giudice ordinario e la violazione della Costituzione e della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24.6.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

In occasione dell’udienza di merito il difensore del ricorrente depositava provvedimento del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso dello straniero avverso il provvedimento della Commissione territoriale e faceva presente che in conseguenza di tale atto il ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno per cui doveva ritenersi cessata la materia del contendere.

Va quindi emessa la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite considerando che al momento in cui fu emesso il provvedimento appare correttamente motivato.

In relazione alla richiesta di liquidazione del compenso relativo al gratuito patrocinio cui il ricorrente era stato ammesso il Collegio:

Ritenuto – in relazione alla nota spese in questione – di non potere liquidare alcunché a titolo di spese imponibili, non risultando dal fascicolo di causa alcun documento giustificativo delle medesime;

Ritenuto, altresì, quanto agli importi indicati sotto la voce "competenze", che gli stessi debbono essere, in primis, rideterminati nella misura minima prevista dalla tariffa professionale e, di seguito, dimezzati, in applicazione dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 cit., che prevede la riduzione alla metà degli "importi spettanti al difensore" e, quindi, anche dei diritti di procuratore, per cui il totale liquidato a titolo di diritti ammonta ad euro 505,50;

ritenuto, quanto agli "onorari" di avvocato, che gli stessi debbono essere rideterminati in misura di poco superiore alla metà dei valori minimi delle tariffe professionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002, per un totale di euro 1.300,00;

Ritenuto, quindi, che alle suddette voci debbono essere aggiunti gli importi spettanti a titolo di rimborso spese generali nella misura del 12,50% nonché per l’I.V.A. e la C.P.A.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Provvede alla liquidazione dell’onorario, dei diritti e delle spese spettanti al difensore – in relazione al ricorso in epigrafe indicato e tenuto conto della nota spese depositata in atti – nella misura ritenuta congrua così come indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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