Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La controversia ha per oggetto l’accertamento del reddito per Irpef per l’anno 1992 a carico del contribuente signor A.L.
Il maggior reddito accertato a suo carico era costituito dall’automatica imputazione a suo carico della quota parte, corrispondente alla sua partecipazione societaria, del maggior reddito accertato a carico di una società a ridotta base sociale.
Il contribuente impugnava ravviso di accertamento emesso a suo carico dall’Ufficio delle imposte dirette di Legnano.
Il ricorso veniva parzialmente accolto dalla Commissione di I grado, e questa pronunzia, impugnata tanto dal contribuente che dall’ufficio, veniva sostanzialmente confermata, con sentenza n. 95 in data 24 marzo-12 giugno 2000, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che si limitava a dichiarare applicabili soltanto le sanzioni per la dichiarazione infedele (disapplicando le altre originariamente irrogate dall’ufficio), e confermava il resto.
2. Avverso la sentenza, che non risulta notificata, il contribuente signor A.L. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, notificato il giorno 11 ottobre 2000 all’Amministrazione delle finanze dello Stato presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Resiste l’Amministrazione intimata con controricorso notificato il 1 dicembre 2000.
Recentemente il contribuente ha depositato un’istanza di prelievo specificando di non essersi avvalso del provvedimento per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 16 della L. n. 289/2002, e di avere interesse ad una rapida definizione della controversia Infine, in prossimità dell’udienza ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 42 del D.P.R. n. 917/1986, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Ricorda che quella che avrebbe prodotto i redditi era una società di capitali, con autonoma autonomia giuridica e patrimoniale. L’imputazione degli utili ai soci doveva avvenire perciò soltanto sulla base di deliberazioni formali.
Presupposto indefettibile affinchè un determinato reddito di capitale concorra alla formazione del reddito complessivo di un soggetto è il suo
incasso effettivo da parte del contribuente interessato.
A.L. sostiene di non aver mai percepito quel provento.
Quella utilizzata dall’ufficio, sulla presunta distribuzione ai soci dei redditi occulti della società, sarebbe soltanto una presunzione semplice, come tale insufficiente.
L’ufficio avrebbe potuto attribuire maggiori redditi solamente sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre nel caso di specie questi requisiti mancavano.
Sarebbe stato necessario, peraltro, che l’accertamento della percezione da parte della società di utili non riportati in bilancio risultasse positivamente, perchè altrimenti si legittimerebbe una presunzione di secondo grado.
Il ricorrente sottolinea anche di essersi limitato unicamente all’apporto di capitali (nella misura del 12, 5 per cento) senza avere avuto mai poteri decisionali o gestionali nell’ambito della società. Non si sarebbe trattato, in realtà, di una società a ristretta base azionaria o familiare.
Lo stesso amministratore delegato, interrogato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, avrebbe dichiarato che gli altri soci avevano svolto solo la funzione propria dei soci di capitale. Quegli utili in contestazione erano confluiti, del resto, sul conto corrente del medesimo amministratore delegato, e l’attuale contribuente, che si dichiara privo di ogni responsabilità, aveva manifestato per iscritto l’intenzione di rivalersi nei confronti del suddetto amministratore in caso di esito non favorevole del contenzioso tributario.
Il procedimento penale che era stato aperto presso il Tribunale di Milano nei confronti del contribuente per infedele dichiarazione si era chiuso, del resto, con la dichiarazione di non luogo a procedere con la formula perchè il fatto non sussiste.
La sentenza penale aveva ritenuto l’estraneità del signor A.L. al meccanismo fraudolento relativo alla società.
Il ricorrente ribadisce, infine, di non aver percepito nessuna somma non riportata in bilancio proveniente dalla società.
4. Con il secondo motivo il contribuente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 917/1986 e l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla determinazione quantitativa del reddito a carico del contribuente.
La censura veniva articolata sotto due distinti profili.
Il primo di essi si riferisce alle risultanze del processo verbale di constatazione.
Sotto un primo profilo, relativo ad un punto che non sarebbe stato preso in considerazione dalla sentenza, lo stesso processo verbale di constatazione avrebbe affermato che quegli importi non erano sicuramente riferibili ai soci.
In ogni caso la percentuale ipoteticamente spettante al signor A.L. della somma accertata a carico della società era sensibilmente inferiore a quella che gli era stata attribuita invece nell’accertamento a suo carico.
Anzi, con una diversa sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell’ufficio, la Commissione tributaria regionale aveva accertato in lire 140.000.000 il reddito non contabilizzato a carico della società, e di conseguenza in lire 17.500.000 la quota di redito ai fini Irpef a carico del signor A.L.
5. Sotto un diverso profilo il contribuente denunzia l’omessa considerazione delle imposte dovute dalla società sui presunti ricavi netti conseguiti.
Anche questo punto era stato ignorato dai giudici di appello.
6. Nel controricorso l’Amministrazione finanziaria sostiene, innanzi tutto, che la società avrebbe definito la sua posizione fiscale mediante conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito controbatte alle argomentazioni avversarie, e ribadisce la fondatezza dell’imputazione proporzionale ai soci degli utili non contabilizzati occultati da società a ristretta base sociale.
Sostiene anche che il fatto che fosse stata provata documentalmente la distribuzione ai soci di un importo di 68 milioni non escludeva che non fossero stati distribuiti anche importi superiori, e che anzi si doveva presumere la distribuzione di ulteriori utili in rapporto all’intero ammontare dei profitti non contabilizzati accertati a carico della società.
La resistente contesta, inoltre, che i giudici tributari dovessero dedurre dai maggiori redditi le imposte a carico della società perchè non risultavano prove che fossero state pagate.
7. In quanto strettamente connessi occorre esaminare unitariamente il primo motivo di impugnazione, ed il primo profilo, sul difetto di motivazione sulla determinazione quantitativa del reddito di capitale alla luce del processo verbale, del secondo motivo di impugnazione. Nei limiti di quanto verrà specificato in questa motivazione queste censure sono fondate e possono trovare accoglimento.
8. La possibilità per l’ufficio di procedere all’imputazione ai singoli soci degli utili non contabilizzati occultati da una società di capitali, come appunto la T. S.p.a. di cui era socio il signor A.L., costituisce, di per sè stessa, un’operazione ammessa dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Questa imputazione si basa su di una regola di esperienza secondo cui, anche nelle società di capitali in cui i partecipanti costituiscono un gruppo ristretto, tanto più se unito da vincoli più o meno stretti di solidarietà familiare, nella normalità dei casi si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci così come avviene per tutti gli utili nelle società di persone, per i quali il principio dell’imputabilità dei profitti ai soci indipendentemente dalla loro effettiva percezione è sancito legislativamente dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
In questa prospettiva non va dimenticato, del resto, che in tutte le società, e perciò che anche nelle società di capitali oltre che nelle società di persone, in definitiva il patrimonio sociale, e gli stessi utili, appartengono proporzionalmente a tutti i soci.
9. Per smentire questa presunzione di distribuzione proporzionale ai soci degli utili non contabilizzati è necessario dimostrare che abbiano avuto un’altra diversa destinazione, mentre va escluso che per distribuirli occorresse una deliberazione formale proprio perchè quegli utili erano stati occultati e perciò l’operazione inevitabilmente non poteva essere effettuata neppure essa in forma palese. Nè poteva rilevare che il singolo socio rivestisse cariche o responsabilità sociali.
10. Non appare esatta la valutazione del contribuente secondo il quale un socio che, come lui, detenesse, soltanto il 12, 5 per cento del capitale sociale non poteva essere considerato socio di una compagine a ristretta base sociale.
Questa argomentazione difensiva non tiene sufficientemente conto del fatto che – come riferisce nella parte narrativa la stessa sentenza impugnata facendo riferimento a sua volta alle stesse difese del contribuente interessato – in realtà i soci erano cinque in tutto, un altro di essi era il fratello del signor A.L., e che i due fratelli insieme detenevano il 25 per cento del capitale.
Ciò significa che in realtà il capitale non era disperso, ma riunito e strutturato in quattro gruppi azionari, di cui uno era quello dei fratelli L. 11. Come risulta dal testo del ricorso (nella parte finale di pag. 19 e a pag. 11), il difetto di motivazione lamentato dal contribuente su un punto della controversia prospettato come risolutivo concerne essenzialmente la mancanza di motivazione specifica sulle risultanze di una sentenza penale di assoluzione che aveva prosciolto con formula piena l’attuale contribuente in un procedimento penale instaurato a suo carico per la medesima vicenda ma con riferimento al solo anno 1991, non al 1992 ora in discussione.
Dall’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata risulta che effettivamente quella sentenza penale concerneva l’anno 1991 e non il 1992, tanto è vero che la Commissione tributaria regionale ne nega proprio per questo la rilevanza.
Il fatto stesso che per escluderne la rilevanza si sia basata soltanto sulla differenza di anno (e non su differenze di oggetto) lascia presumere – anche se la pronunzia impugnata non lo conferma espressamente – che effettivamente la vicenda fosse la medesima per entrambi gli anni.
Da quell’accertamento di fatto risulta anche, sempre a pag. 3, che – come allegato dal ricorrente signor A.L. – gli utili occulti della società T. S.p.a. sono confluiti effettivamente su di un conto corrente personale dell’amministratore delegato della società signor A.C.. Non trova riscontro nella sentenza, invece, l’altra allegazione del ricorrente per cassazione, connessa alla precedente, secondo la quale quest’ultimo avrebbe presentato denunzia penale a carico del signor A.C. per il reato di appropriazione indebita in relazione ai fatti di causa.
12. Appare necessario a questo punto approfondire il fondamento logico e pratico dell’imputazione diretta ai soci degli utili sociali non contabilizzati.
Quella secondo cui anche nelle società che, pur se di capitali, siano a ristretta base sociale si debba ritenere che gli utili occulti siano stati distribuiti proporzionalmente ai soci è una presunzione semplice, provvista certo di una propria validità di fondo, ma basata sostanzialmente sull’id quod plerumque accidit.
Il procedimento presuntivo si basa, tra l’altro, anche sulla valutazione che in una società a ristretta base sociale ciascuno dei soci abbia un controllo sufficiente dell’effettivo andamento dell’azienda e che, comunque, sussista una sostanziale lealtà di fondo, nell’interesse comune, all’interno del gruppo ristretto: anche questo rientra nell’id quod plerumque accidit.
Questo procedimento presuntivo rimane valido in quanto, e fino a quando, non sussistano altri elementi, anche soltanto presuntivi semplici (aventi cioè il medesimo valore), in senso contrario.
Nelle sue difese il signor A.L. insiste sul fatto di essere stato parte lesa e di aver presentato querela nei confronti del signor A.C. Che solo uno (o una parte) dei soci abbia percepito gli utili sociali occulti, ponendo in essere così il reato di appropriazione indebita in danno degli altri soci, evidentemente non può costituire un’ipotesi normale, ma non può neppure essere escluso.
Indubbiamente l’esistenza di una denunzia e/o querela da parte della parte lesa (che, presentandola, assume precise responsabilità esponendosi al rischio di essere imputata a sua volta di calunnia se i fatti risultino inconsistenti) potrebbe costituire, se non una prova, un valido elemento indiziario ulteriore in senso contrario all’applicazione in concreto al caso specifico della presunzione (semplice, anche se di carattere generale), della distribuzione a tutti i soci degli utili occulti.
Ma, pur in mancanza di essa, che avrebbe tranquillizzato maggiormente, anche il semplice fatto che in questo caso gli utili occulti siano stati reperiti in un posto specifico (esattamente in un conto corrente del socio amministratore delegato), e non risulti un ulteriore spostamento di quei fondi (o di altri di importo corrispondente) costituisce un consistente elemento, sia pure indiziario semplice, in senso contrario all’operatività nel caso concreto della presunzione, anch’essa semplice, dell’avvenuta distribuzione proporzionale dei fondi a tutti i soci.
Il giudice del merito non poteva ragionevolmente non tenerne conto ed avrebbe dovuto motivare specificamente su questo punto.
13. Il secondo profilo del secondo motivo di impugnazione rimane assorbito.
Il ricorso dunque deve essere accolto nel senso indicato in motivazione, la sentenza cassata, e la causa rimessa per un nuovo esame complessivo di tutte le risultanze e di tutti gli elementi, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
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