T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2850

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno poiché il precedente permesso da rinnovare era stato revocato dalla Questura di Milano.

Nell’unico motivo di ricorso faceva presente che non era responsabile della presentazione di falsa documentazione attestante il rapporto di lavoro poiché ciò era dovuto al fatto che era stato ingannato da colui che gli aveva promesso un’occupazione apparentemente più allettante.

Faceva altresì presente di essere in Italia dal 1990 e di aver provveduto al ricongiungimento familiare con la moglie ed in Italia erano nati i suoi tre figli.

La Questura di Lecco si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24.6.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il provvedimento impugnato è atto meramente conseguenziale della revoca del precedente permesso non potendosi procedere al rinnovo di un permesso di soggiorno revocato.

Oltretutto il ricorso potrebbe addirittura essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse non risultando impugnato il provvedimento presupposto.

La situazione familiare illustrata dal ricorrente potrebbe offrirgli l’opportunità di un permesso per motivi di famiglia onde poter seguire la prole stabilmente residente in Italia e successivamente convertire il permesso non appena avrà trovato una nuova occupazione.

Per ragioni di equità sostanziale appare opportuno compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *