Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 25-10-2011, n. 38558

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza del18.5.2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avezzano dispose la custodia cautelare in carcere di B.L. indagato per i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata, porto e detenzione di armi e sequestro di persona.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale dell’Aquila, con ordinanza del 9.6.2011, ordinò la scarcerazione dell’indagato sull’assunto che non vi fossero in atti elementi che costui fosse Z.G..

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano deducendo che il Tribunale non aveva preso visione delle pagine da 73 a 76 della informativa n. 39/76-70/2010 di proto.llo datata 12.4.2011 della Compagnia Carabinieri di Avezzano, da cui risultava l’identificazione dell’indagato con i vari alias ivi indicati, trascritte nel ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame il Tribunale ha ignorato l’esistenza in atti delle pagine da 73 a 76 della informativa n. 39/76-70/2010 di proto.llo datata 12.4.2011 della Compagnia Carabinieri di Avezzano, da cui risulta l’identificazione dell’indagato con i vari alias ivi indicati.

Tale elemento trascurato appare decisivo.

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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