T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2849

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava la revoca del permesso di soggiorno in precedenza, revoca che era stata disposta in quanto il permesso era stato concesso in virtù solo in quanto era stata accolta la sospensione del provvedimento di rigetto del diniego di rinnovo che il ricorrente aveva impugnato dinanzi a questo giudice.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta il mancato avviso dell’avvio del procedimento senza una ragione di urgenza ed il difetto di motivazione poiché non si era tenuto conto che nel frattempo il ricorrente aveva presentato appello avverso la sentenza che non aveva accolto il ricorso originario.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24.6.2008 non veniva concesso la sospensione dell’atto impugnato per mancanza di fumus.

Il ricorso non è fondato.

Il permesso era stato concesso in relazione all’esistenza di un contenzioso circa il titolo di legittimazione alla permanenza in Italia del ricorrente; una volta definitosi il giudizio in senso a lui sfavorevole è evidente che veniva meno il presupposto che legittimava la concessione del permesso revocato.

Peraltro non risulta pendente alcun appello della sentenza che ha respinto l’originario ricorso presso il Consiglio di Stato.

La natura necessitata del provvedimento adottato non consente di annullarlo sulla base del riscontrato vizio procedimentale del mancato avviso dell’avvio del procedimento in virtù di quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, L. 241\90.

Il ricorso deve essere respinto anche se per equità sostanziale può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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