T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2848

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari che era stata disposta in quanto il permesso in questione era stato concesso solo in quanto il padre del ricorrente che aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare aveva impugnato, ottenendo la sospensiva, il diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Dal momento che in sede di merito il ricorso del padre era stato respinto, veniva a cadere il presupposto per la concessione del permesso per motivi di famiglia.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta il mancato avviso dell’avvio del procedimento senza una ragione di urgenza ed il difetto di motivazione poiché non si era tenuto conto che nel frattempo il ricorrente era divenuto maggiorenne e che il permesso poteva essere concesso in virtù di fatti sopravvenuti.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24.6.2008 non veniva concesso la sospensione dell’atto impugnato per mancanza di fumus.

Il ricorso non è fondato.

Il permesso era stato concesso in relazione all’esistenza di un contenzioso circa il titolo di legittimazione alla permanenza in Italia del padre del ricorrente; una volta definitosi il giudizio in senso sfavorevole al ricorrente è evidente che veniva meno il presupposto che legittimava la concessione del permesso revocato.

Non è esatto affermare che la Questura avrebbe potuto valutare la sussistenza di nuove ragioni per la concessione del permesso poiché ciò presuppone che il precedente permesso fosse valido.

La possibilità di convertire un permesso di soggiorno per motivi di famiglia al raggiungimento della maggiore età presuppone che il primo permesso fosse stato rilasciato legittimamente, circostanza che nel caso di specie non si è verificata poiché la concessione era subordinata al positivo esito di un ricorso sub iudice condizione che non si è verificata.

In ogni caso il ricorrente non ha documentato l’esistenza di circostanze che avrebbero consentito di concedere un permesso per ragioni diverse dai motivi di famiglia.

La natura necessitata del provvedimento adottato non consentono di annullarlo sulla base del riscontrato vizio procedimentale del mancato avviso dell’avvio del procedimento in virtù di quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, L. 241\90.

Il ricorso deve essere respinto anche se per equità sostanziale può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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